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Ordinanza

Ordinanza n. 13028/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione Dirigenziale n. rep. -OMISSIS- marzo 2026, adottata dal Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane di Roma Capitale, recante la parziale rettifica della graduatoria finale di merito del concorso pubblico -OMISSIS-, nella parte in cui ha disposto la rimozione del titolo di «Riserva» posto accanto al nominativo del ricorrente e, per l’effetto, l’esclusione del medesimo dalla graduatoria dei vincitori e degli aventi diritto all’assunzione, con conseguente riposizionamento nella graduatoria finale dei candidati idonei (All. C); - della comunicazione prot. -OMISSIS- del 16 marzo 2026, a firma dell’Incaricata di-OMISSIS-e della Direttrice dell’Ufficio Concorsi, recante l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio della riserva e la comunicazione delle risultanze istruttorie; - della nota del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-03/2026, richiamata nella comunicazione di cui al punto 2, recante il parere negativo sulla spettanza del beneficio della riserva in favore del ricorrente, nella parte in cui esclude il servizio prestato quale richiamato nelle Forze di Completamento dalle categorie beneficiarie ex artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010; - della comunicazione prot. -OMISSIS-aprile 2026, di rettifica della graduatoria; - della determinazione Dirigenziale n. rep. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria finale di merito originaria, nei limiti in cui non ha motivato in ordine al riconoscimento del titolo di riserva in favore del ricorrente; - della convocazione per la sottoscrizione contratto di assunzione pubblicata il 17 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i verbali della Commissione Esaminatrice nella parte relativa alla valutazione dei titoli di riserva, le note istruttorie del Comando Territoriale Sud Stato Maggiore relative al foglio matricolare del ricorrente, e ogni ulteriore determinazione medio tempore adottata

Giustizia amministrativa202607014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria finale di un concorso pubblico, con rimozione del titolo di riserva del 30% ed esclusione del candidato dalla graduatoria dei vincitori e degli aventi diritto all’assunzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico indetto da Roma Capitale per il reclutamento di 18 unità a tempo pieno e indeterminato. Nella domanda aveva dichiarato di possedere il titolo di riserva del 30% previsto dagli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, in ragione del servizio militare prestato quale richiamato nel bacino delle Forze di Completamento dell’Esercito Italiano. Roma Capitale, dopo avere inizialmente riconosciuto il titolo nella graduatoria, ha avviato un procedimento di decadenza e, sulla base di un parere negativo del Ministero della Difesa, ha rettificato la graduatoria rimuovendo la riserva e collocando il ricorrente tra gli idonei non vincitori. Il ricorrente ha impugnato la rettifica, la comunicazione di avvio e delle risultanze istruttorie, il parere ministeriale, la graduatoria originaria nella parte relativa alla motivazione del riconoscimento del titolo, la convocazione per la sottoscrizione del contratto e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento. Dalla pronuncia emerge inoltre che il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nelle posizioni interessate dalla graduatoria e di quelli eventualmente divenuti controinteressati a seguito della rettifica, non essendo agevole reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la legittimità della rimozione del titolo di riserva né l’istanza cautelare. Rilevata la particolare difficoltà di notificare il ricorso nei modi ordinari in ragione del numero dei controinteressati e della necessità di acquisirne nominativi e recapiti dall’amministrazione, ha autorizzato, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. La notificazione dovrà avvenire tramite pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale del ricorso introduttivo, dell’ordinanza e di un avviso contenente gli estremi del giudizio, l’indicazione delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e dei motivi di ricorso, nonché le indicazioni per seguire il processo. Roma Capitale dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”, inserire il relativo collegamento nella home page e rilasciare al ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione con la relativa data. Gli adempimenti dovranno essere compiuti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; il mancato rispetto dei termini comporterà l’improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione saranno posti a carico del ricorrente, previa documentazione dei costi sostenuti dall’amministrazione. L’ulteriore trattazione, anche ai fini cautelari, è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, con riserva di ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela della dignità e dei diritti della persona interessata.

Norme richiamate

  • art. 678 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa della riserva del 30% dei posti in favore di determinate categorie di personale militare.

  • art. 1014 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa della riserva del 30% dei posti nei concorsi pubblici in favore delle categorie militari indicate dal bando.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da evocare rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato, insieme agli artt. 41 e 49 c.p.a., quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale dell’ordine di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 6, quale base della tutela dei dati personali nel provvedimento di oscuramento.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 5, quale base della tutela dei dati personali nel provvedimento di oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria e la parte indica i soggetti da evocare, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del ricorso integrale, del provvedimento autorizzatorio, dell’elenco dei controinteressati e di un avviso recante le informazioni essenziali per l’identificazione e la conoscibilità del giudizio.
  • Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al compimento degli adempimenti di pubblicazione entro un termine perentorio e al tempestivo deposito della relativa prova presso la segreteria, prevedendo l’improcedibilità in caso di inosservanza.
  • Quando la notificazione per pubblici proclami è eseguita mediante il sito dell’amministrazione, possono essere prescritti la permanenza online degli atti per tutta la durata indicata dal giudice, la creazione di una sezione facilmente accessibile e il rilascio di un’attestazione con la data di pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

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