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Ordinanza

Ordinanza n. 13511/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202607259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per 350 posti di vigile del fuoco, fondata sul giudizio medico di non idoneità per tubercolosi latente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso per vigile del fuoco, nonché il verbale della Commissione medica che lo aveva giudicato non idoneo per tubercolosi latente, rilevata mediante positività ai test Mantoux e Quantiferon. Ha contestato anche, ove occorrente, la disciplina ministeriale applicata, deducendo che l’esclusione sarebbe stata fondata su un’applicazione automatica, presuntiva e sproporzionata della previsione relativa alla tubercolosi latente, senza adeguata istruttoria e senza una valutazione individualizzata della concreta condizione clinica e della sua effettiva compatibilità con le mansioni operative di vigile del fuoco. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia dell’IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, con facoltà di delega. La verificazione dovrà accertare, anzitutto, se il ricorrente sia affetto da tubercolosi latente; in caso affermativo, dovrà stabilire se tale condizione possa costituire un fattore di inidoneità allo svolgimento delle attività di vigile del fuoco operativo, perché indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche controindicate rispetto alle mansioni oppure predittiva di possibili peggioramenti delle condizioni di salute. L’incombente dovrà essere eseguito entro il 30 settembre 2026, con deposito della relazione nei dieci giorni successivi. Il TAR ha inoltre ordinato al ricorrente di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. Le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere oscurati in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il giudice può disporre una verificazione affidata a un organismo o a un esperto qualificato quando occorre acquisire elementi tecnici necessari per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 5, comma 7, d.m. Interno n. 163/2008

    il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso

    La disposizione è richiamata nel decreto impugnato quale fondamento dell’esclusione conseguente al giudizio medico definitivo di non idoneità; il TAR non ne ha ancora definito l’interpretazione applicativa.

  • d.m. Interno n. 166/2019, Allegato A, art. 1, punto 1

    TBC LATENTE (Mantoux e Quantiferone: positiva)

    La previsione è stata utilizzata dall’Amministrazione per fondare il giudizio di non idoneità, ma la sua applicazione concreta è oggetto di accertamento tecnico mediante verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Impone, ricorrendone i presupposti, l’omissione o l’oscuramento dei dati identificativi e dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, qualificati come categorie particolari di dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal TAR.

Massime di principio

  • Quando l’esclusione da un concorso per l’accesso a mansioni operative è fondata su una condizione clinica, il giudice può disporre una verificazione specialistica per accertare sia l’effettiva sussistenza della patologia sia la sua concreta incidenza sull’idoneità allo svolgimento delle mansioni.
  • La mera riconducibilità della condizione sanitaria a una voce della disciplina concorsuale non esaurisce necessariamente l’accertamento giudiziale quando sia contestata l’applicazione automatica della causa di esclusione e occorra verificare la compatibilità concreta della condizione con le mansioni e i rischi lavorativi.
  • La verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. può essere affidata a una struttura sanitaria specialistica esterna all’Amministrazione quando la decisione richieda valutazioni tecniche in materia medica.
  • Nei giudizi riguardanti una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale quando l’eventuale accoglimento possa incidere sulle loro posizioni.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con indicazione dei soggetti interessati e deposito della documentazione comprovante l’adempimento entro i termini fissati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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