Sentenza n. 1281/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n. 817/2025 del 26/03/2025 munita di formula esecutiva in data 28/03/2025 e notificata il 31/03/2025 al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR DEL PIEMONTE - AT TORINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino accertava e dichiarava il diritto della ricorrente SANTANIELLO FRANCESCA ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 e, per l'effetto, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO resistente a mettere a disposizione della ricorrente - tramite la suddetta Carta - l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Torino che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022-2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 per la Carta docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori dovuti. La sentenza era passata in giudicato, munita di formula esecutiva e notificata all'Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato; la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione le somme riconosciute dal titolo giudiziale, al netto degli eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate che trovino titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che gli importi indicati dalla ricorrente non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: i conteggi devono essere verificati secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di una somma coercitiva per ogni ritardo è stata invece respinta perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Segreteria per l'inoltro alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato; i conteggi della parte non sono vincolanti se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese processuali e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni processuali compatibili.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e non richiede una nuova pronuncia costitutiva sul diritto, la cui consistenza discende dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali adempimenti già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione di pagare il capitale e gli accessori dovuti entro un termine e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima di promuovere l'azione per il recupero coattivo del credito mediante ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi della parte creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo deve essere ricalcolato secondo il titolo esecutivo, le norme applicabili e la corretta misura e decorrenza degli interessi.
- La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
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