Cassazione Penale, Sentenza n. 49701/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cretu Titel era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione un frangivetro con punte acuminate e una chiave in metallo per bulloni; il Tribunale di Venezia gli aveva riconosciuto l'attenuante e condannato a 1.000 euro di ammenda. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato e, conseguentemente, della sentenza di primo grado, denunciando che la citazione era stata notificata al difensore d'ufficio nominato al momento dell'identificazione e che il prevenuto non aveva mai avuto contatti con quel difensore, per cui non sussisteva la prova della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o della sua volontaria sottrazione alla conoscenza dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la dichiarazione di assenza dell'imputato sia legittima solo se il giudice verifica l'effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione alla conoscenza da parte dell'imputato. Nel caso di specie il Tribunale aveva fatto affidamento unicamente sulla elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e sulla mancanza di contatti con quest'ultimo, senza ulteriori elementi che provassero l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a dimostrare la conoscenza del procedimento. Considerata l'insufficienza dell'accertamento, la dichiarazione di assenza è stata dichiarata nulla e tale nullità ha inficiato tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma sostanziale incriminatrice relativa al porto di strumenti atti ad offendere; nel caso il Tribunale aveva ritenuto integrato il fatto ma applicato l'attenuante prevista dal comma 3
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica della citazione a giudizio al difensore nominato all'atto di identificazione; la Corte chiarisce che tale notifica non può automaticamente sostituire la prova della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato se il difensore d'ufficio non ha instaurato un rapporto effettivo con l'imputato
art. 420-bis cod. proc. pen.
Riferito nel ricorso tra le norme processuali invocate a pena di nullità; la questione centrale riguarda le condizioni di legittimità della dichiarazione di assenza e delle nullità ad essa collegate
art. 179 cod. proc. pen.
Riferito nel ricorso come norma rilevante per la nullità derivante dalla mancata presenza o conoscenza dell'imputato; la Corte valuta la nullità della dichiarazione di assenza per difetto dei presupposti
art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato (inosservanza di norme processuali a pena di nullità); la Corte lo ritiene fondato in relazione al vizio della declaratoria di assenza
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito la trattazione del processo con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il procedimento è stato trattato per iscritto senza richieste di discussione orale
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Rv. 279420-01)
Principio di diritto richiamato: per dichiarare l'assenza dell'imputato non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da rendere certa la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato è legittima solo se il giudice accerta l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione alla conoscenza; non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio
- La notifica della citazione al difensore nominato all'atto dell'identificazione non prova automaticamente che l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento se non sussistono elementi che attestino un rapporto effettivo tra imputato e difensore
- L'assenza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio non può, di per sé, essere interpretata come volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, soprattutto se l'imputato è straniero o privo di riferimenti sul territorio
- Se la declaratoria di assenza è viziata per difetto dei presupposti, la nullità investe gli atti successivi e può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe il giudice deve indagare in modo concreto e documentato sulle modalità con cui l'imputato è stato informato del procedimento e sul reale rapporto con il difensore domiciliatario; la difesa può valorizzare la mancata instaurazione di un rapporto per ottenere la nullità
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