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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5736/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quartuccio impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di modifica del luogo di esecuzione della misura cautelare (arresti domiciliari) dall'abitazione in Falerna a un'altra abitazione in Sinopoli. Contestava che la Corte si fosse limitata a reiterare precedenti rigetti senza considerare nuovi elementi: in particolare la necessità economica di ridurre il canone di locazione e la rilevanza della novella legislativa (legge 9 agosto 2024, n. 114) che, secondo il ricorrente, renderebbe valutabile in sede cautelare la prospettiva di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto 'per saltum' in un caso in cui tale rimedio non è esperibile. Ha richiamato il principio secondo cui contro il rigetto di istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari è ammesso il solo appello ex art. 310 cpp; il ricorso per cassazione diretto può essere esperito solo nelle ipotesi previste da art. 311, comma 2, e art. 568, comma 2. Inoltre il Collegio non ha riqualificato il ricorso in appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, cpp, per sopravvenuta carenza di interesse: infatti con successiva ordinanza la Corte d'appello ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora, rendendo priva di efficacia la domanda originaria. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state preordinate spese.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non è citato integralmente nella sentenza. Non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso diretto in cassazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di norme procedurali sulle misure cautelari; la Corte non ha accolto la censura, perché la questione di ammissibilità non dipende da quelle norme nel caso di ricorso 'per saltum'.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente; comunque la Corte ha deciso che la via processuale corretta per impugnare il rigetto di una richiesta di modifica della misura cautelare è l'appello ex art. 310, non il ricorso diretto in cassazione.

  • art. 310 c.p.p.

    Interpretato come il rimedio esclusivo esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari (ossia l'appello), ragion per cui il ricorso per cassazione presentato dal ricorrente è inammissibile.

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    Richiama il principio che il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva e nei casi tassativi previsti dalla norma; pertanto non è la via esperibile per il rigetto di istanze di modifica di misure cautelari.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    La disposizione consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicarla al caso concreto.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Norma che consente la riqualificazione del ricorso; la Corte non ha proceduto alla riqualificazione in appello cautelare perché è intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla sostituzione della misura cautelare.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. legge Nordio)

    E' stata invocata dal ricorrente come novità che renderebbe rilevabile in sede cautelare la prospettiva di liberazione anticipata. La Corte ha ritenuto che l'invocata novella legislativa non fosse rilevante per l'istanza di modifica del luogo di esecuzione, e comunque la questione è divenuta priva di interesse dopo la sostituzione della misura.

Massime di principio

  • Avverso il rigetto di una richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare il rimedio corretto è l'appello ex art. 310 c.p.p.; il ricorso diretto per cassazione è ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste da art. 311 e 568 c.p.p.
  • La presentazione 'per saltum' (ricorso diretto in Cassazione) di questioni relative al rigetto di istanze cautelari è generalmente inammissibile salvo che non ricorrano i limitati casi previsti dalla legge.
  • Se sopravvengono fatti o provvedimenti che eliminano l'interesse pratico del ricorso (es. sostituzione della misura cautelare), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rendendo superfluo il giudizio sul merito.
  • Se si richiede la modifica del luogo di esecuzione di una misura cautelare, è utile introdurre elementi nuovi e specifici rispetto a precedenti istanze (nuove esigenze oggettive, documentazione economica, mutato quadro processuale) per evitare che la domanda sia qualificata come mera reiterazione.
  • L'invocazione di una normativa di recente entrata in vigore (es. legge che incide sulla liberazione anticipata) deve essere collegata in modo concreto e dimostrabile alla rilevanza cautelare della richiesta, altrimenti sarà considerata irrilevante.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno verificare la via impugnatoria corretta e, se necessario, proporre appello; in casi dubbi valutare la riqualificazione del ricorso, ma tenere conto del rischio di sopravvenuta carenza di interesse.

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