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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49506/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 442, co. 2, c.p.p.: il ricorrente contestava il calcolo del trattamento sanzionatorio relativo alla contravvenzione ex art. 4 L. 110/1975. Il Tribunale aveva determinato una pena base di euro 1.000,00, applicato una diminuzione ex art. 62-bis c.p. riducendo a euro 700,00 e poi una ulteriore diminuzione per il rito abbreviato portando la pena a euro 500,00. Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 442, co. 2, c.p.p., la diminuzione per il rito abbreviato nelle contravvenzioni deve essere della metà e non di una misura inferiore, quindi la pena doveva risultare pari a euro 350,00.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accertato la violazione dell'art. 442, co. 2, c.p.p. (la riduzione per rito abbreviato per i reati contravvenzionali è nella misura della metà) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio procedendo direttamente alla rideterminazione della pena. La pena per la contravvenzione è stata fissata in euro 350,00 di ammenda. Le altre statuizioni (tra cui l'assoluzione ex art. 131-bis c.p. per il reato di furto e la confisca/distruzione del coltello così come disposte dal tribunale) non sono state modificate dalla pronuncia, che ha riguardato esclusivamente la determinazione della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 442, co. 2, cod. proc. pen.

    la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione

    la diminuzione per il rito abbreviato è obbligatoria e, per le contravvenzioni, deve essere applicata nella misura della metà; si tratta di una riduzione di natura processuale, tassativa e priva di discrezionalità giudiziale

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, quando la rettifica richiesta è meramente aritmetica e non richiede accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena direttamente

  • art. 62-bis c.p.

    prevede la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche; nel calcolo complessivo della pena, le circostanze vanno computate e poi, per le contravvenzioni in rito abbreviato, si applica la diminuzione fissa prescritta dall'art. 442, co. 2, c.p.p.

  • art. 4 legge 110/1975

    norma che configura la contravvenzione per il porto di coltello senza giustificato motivo, ossia il reato per cui è stata inflitta l'ammenda oggetto della determinazione

  • art. 131-bis c.p.

    prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; nella sentenza di merito è stato applicato per il reato relativo al furto (assoluzione), decisione non censurata in questa sede

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 442 c.p.p.)

    ha modificato l'entità della diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. portandola, per le contravvenzioni, alla misura della metà (in precedenza la diminuzione era di un terzo)

  • art. 438, co. 6-ter, cod. proc. pen.

    conferma l'inderogabilità dell'applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato anche quando il giudice del dibattimento corregga decisioni precedenti sull'ammissibilità dell'abbreviato

Massime di principio

  • Per i procedimenti conclusi con rito abbreviato e relativi a reati contravvenzionali la diminuzione prevista dall'art. 442, co. 2, c.p.p. deve essere applicata obbligatoriamente nella misura della metà.
  • Il calcolo sanzionatorio va effettuato applicando prima le circostanze (attenuanti o aggravanti) per determinare la pena risultante, e successivamente operando la diminuzione fissa prevista per il rito abbreviato: non è lecito sostituire o ridurre la misura legale della diminuente.
  • Quando l'errore riguarda un'operazione meramente aritmetica (applicazione errata di una diminuzione prevista dalla legge) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p.
  • La diminuente per il rito ha natura processuale e non incide sulla valutazione del fatto-reato; perciò si applica anche retroattivamente ai fatti per i quali non si è formato giudicato, salvo diversa disposizione di legge.
  • Se la rettifica richiede accertamenti di fatto o una nuova valutazione delle circostanze, la Corte dovrà rinviare alla cognizione di merito; l'intervento diretto è ammesso solo per rettifiche che non richiedono indagine fattuale.

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