Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del Procuratore avverso l'ordinanza del GIP di Castrovillari. Il Procuratore contestava la sostituzione della misura cautelare richiesta (arresti domiciliari) con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse valutato soltanto alcuni capi (3,4,5,6) senza pronunciarsi sugli altri (1,2,13), avesse errato nell'applicazione dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 (sostenendo che l'entità del danno non rileva per quel reato e che non era stata indicata la fonte del dato sulla modica entità del danno) e avesse motivato in modo insufficiente in relazione alle esigenze cautelari derivanti dalle assenze che avrebbero inciso sull'organizzazione dell'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che, pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza, hanno considerato le condotte dei colleghi come atti di ossequio verso la figura apicale, la concentrazione temporale degli episodi in circa un mese, la risalente distanza temporale degli episodi e il danno economico di modica entità. Tali elementi giustificano, a giudizio dei giudici cautelari, l'applicazione della misura interdittiva piuttosto che della più afflittiva misura degli arresti domiciliari; le censure del ricorrente non hanno dimostrato l'inefficacia della misura interdittiva rispetto alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (richiamato e prorogato da successive disposizioni)
Disciplina procedurale relativa alla richiesta di discussione orale e alla possibilità di presentare requisitoria scritta; la Corte segnala che le parti non hanno chiesto la discussione orale e che è stata letta la requisitoria scritta del P.G.
art. 640 cod. pen.
Norma che incrimina la truffa; la Corte prende atto della valutazione dei giudici cautelari circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di truffa.
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
Norma richiamata in relazione alla posizione del pubblico dipendente; la Corte ritiene che l'indicazione nell'imputazione provvisoria circa la modica entità del danno sia pertinente per valutare la gravità dei fatti e la proporzionalità della misura interdittiva adottata dai giudici cautelari.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Limiti alle censure consentite in cassazione avverso ordinanze cautelari; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice valuta non solo la gravità degli indizi, ma anche elementi di proporzionalità (entità del danno, durata e temporalità delle condotte, ruolo e partecipazione di terzi) che possono giustificare l'applicazione di una misura meno afflittiva.
- L'entità del danno economico, se qualificata come "di modica entità" nei capi di imputazione, può essere considerata dai giudici come fattore attenuante nella scelta della misura cautelare.
- La mancata pronuncia dettagliata su ogni singolo capo può essere ritenuta non decisiva se l'ordinanza di merito fornisce una valutazione complessiva e motivata delle esigenze cautelari inerenti al quadro fattuale.
- Per impugnare efficacemente una misura interdittiva è necessario dimostrare specificamente perché essa sia inadeguata a prevenire il pericolo cautelare e perché una misura più afflittiva sarebbe necessaria; mere censure generiche sulla motivazione sono spesso insufficienti.
- In sede di cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari sono soggetti ai limiti procedurali previsti (es. art. 173 disp.att. c.p.p.) e possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati.
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