Cassazione Penale, Sentenza n. 13510/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che lo ha dichiarato responsabile dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, CDS), condannandolo a dieci mesi di reclusione (pena sospesa) e alla sospensione della patente per due anni. Il ricorso si articola in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p. per mancata rinnovazione istruttoria, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riformato la decisione assolutoria di primo grado tramite una diversa valutazione delle testimonianze; 2) erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) CDS e vizio di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), ponendo rilievo sulla non abitualità della condotta, l'incensuratezza e il contesto pandemico; 3) errata valutazione del reato di resistenza (art. 337 c.p.) per mancata considerazione dell'antefatto del 12 marzo 2020 e del turbamento emotivo dell'imputato; 4) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 341-bis c.p., per l'assenza di prova della presenza di più persone e per l'affidamento su un teste de relato (Agostinacchio); 5) violazione del principio del ragionevole dubbio e travisamento della prova, con la richiesta di assoluzione in mancanza di certezza sulla responsabilità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) sul punto della rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.) ha stabilito che non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello perché la riforma in peius è stata fondata sulla valutazione di elementi probatori non considerati o omessi dal primo giudice (elementi esterni alle sole dichiarazioni), e non su una semplice diversa valutazione della stessa prova dichiarativa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che distingue la necessità di rinnovazione nel caso di mera diversa valutazione rispetto al caso di errore revocatorio/omissivo del primo giudice. 2) Quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché meramente oppositiva: la Corte d'appello ha valutato coerentemente il tasso alcolemico non trascurabile, la condotta pericolosa (veicolo procedeva contromano) e la concreta pericolosità, escludendo la particolare tenuità del fatto. 3) Sul reato di resistenza la Corte ha ritenuto infondata la critica che invocava l'antefatto: la Corte d'appello, sulla base dell'annotazione di p.g. e degli elementi obiettivi (alito vinoso, difficoltà espressive, comportamento oppositivo e aggressivo, tentativo di pugno e autolesionismo), ha legittimamente ritenuto sussistente il dolo specifico e la resistenza. 4) Sul reato di oltraggio la Corte d'appello ha motivatamente attribuito valore alle dichiarazioni dell'operante Agostinacchio (non valutate dal primo giudice) che riferiva la presenza di persone/automobilisti che avrebbero potuto udire le espressioni; la valutazione affronta la questione della percezione da parte di terzi e non è contraddetta. 5) Complessivamente la Cassazione ha dichiarato infondati i rilievi sul principio di ragionevole dubbio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quindi il verdetto di condanna (dieci mesi sospesi e sospensione patente per due anni) della Corte di appello resta confermato e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado si fondi su diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva; la Corte ha interpretato che l'obbligo di rinnovazione sussiste solo se l'appello comporta una diversa valutazione della prova dichiarativa già assunta e non quando la riforma si fondi sulla valutazione di elementi esterni o sull'omessa considerazione di fatti non valutati dal primo giudice
art. 186, comma 2, Codice della Strada
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha valutato l'elemento oggettivo (tasso alcolemico) e le modalità della condotta (procedere contromano) per escludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto se l'offensività è minima e non è concretamente pericolosa; la Corte ha richiamato il principio che il giudice deve accertare l'assenza di un contesto concretamente e significativamente pericoloso, valutando complessivamente modalità della condotta e pericolosità concreta
art. 337 cod. pen.
Configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi descritti nell'annotazione di p.g. e del comportamento oppositivo e violento dell'imputato, fosse correttamente riconosciuto il dolo specifico necessario
art. 341-bis cod. pen.
Sanziona l'oltraggio a pubblico ufficiale in presenza di più persone o comunque quando le espressioni sono percepite da terzi; la Corte d'appello ha giustificato la condanna valorizzando la dichiarazione dell'operante che attestava la presenza di automobilisti e dipendenti della Motorizzazione che potevano aver udito le frasi
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello non è sempre obbligatoria quando la sentenza di primo grado viene riformata in peius: è necessaria soltanto se l'appello si fonda su una 'diversa valutazione' della stessa prova dichiarativa decisiva; se la riforma si basa su elementi probatori non valutati o su errori omissivi del primo giudice, il giudice d'appello può decidere senza rinnovare l'istruttoria.
- Per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) il giudice deve verificare che il fatto non abbia creato un contesto concretamente e significativamente pericoloso: tassi alcolemici non trascurabili o modalità di guida pericolose (es. contromano) ostano al riconoscimento della tenuità.
- Le annotazioni di p.g. e gli elementi oggettivi raccolti in loco, se acquisiti con il consenso delle parti, costituiscono prova utilizzabile e possono prevalere sulla valutazione più favorevole svolta dal primo giudice se descrivono comportamenti concreti (alito vinoso, difficoltà espressive, aggressività).
- Nella valutazione del reato di resistenza è rilevante la sequenza comportamentale durante il controllo: opposizione ripetuta, aggressività fisica o tentativo di aggressione verso gli agenti e autolesionismo possono far ritenere la sussistenza del dolo specifico anche se esistono antecedenti emotivi o motivazioni soggettive dell'imputato.
- Per il reato di oltraggio l'esistenza di 'più persone' che potrebbero aver udito le espressioni offensive può essere provata anche indirettamente tramite le dichiarazioni degli agenti e l'annotazione di p.g.; non è indispensabile l'identificazione di ciascun terzo ascoltante se la presenza di persone è verbalizzata in modo credibile.
- Il ricorso per cassazione che si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti o a contestare la valutazione probatoria senza evidenziare errori giuridici, lacune logiche o travisamenti palese della prova è generalmente inammissibile o destinato al rigetto.
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