Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 13001/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per tardivo deposito. Il termine di trenta giorni decorreva dall’ultima notificazione e scadeva il 29 marzo 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 3 aprile 2024. Il termine è previsto a pena di decadenza dall’art. 94 c.p.a. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione dell’entità dell’attività difensiva svolta dall’Amministrazione appellata.

Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 13001/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello è stato notificato il 28 febbraio 2024, ma depositato il 3 aprile 2024. Il giudizio è stato quindi introdotto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso in appello dall’art. 94 c.p.a. Il decreto presidenziale aveva prospettato l’immediata definizione in rito per tardivo deposito; le parti non hanno svolto deduzioni difensive al riguardo.

Norme richiamate

  • art. 94 c.p.a.

    Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni

    Il deposito del ricorso in appello entro trenta giorni dall’ultima notificazione costituisce adempimento previsto a pena di decadenza; il deposito successivo determina l’inammissibilità dell’appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, il ricorso notificato deve essere depositato presso la segreteria del giudice adito entro trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 94 c.p.a.
  • Il deposito dell’appello oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 94 c.p.a. comporta l’inammissibilità del gravame, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’attività difensiva dell’amministrazione appellata risulti di entità limitata.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.