Sentenza n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 13001/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per tardivo deposito. Il termine di trenta giorni decorreva dall’ultima notificazione e scadeva il 29 marzo 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 3 aprile 2024. Il termine è previsto a pena di decadenza dall’art. 94 c.p.a. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione dell’entità dell’attività difensiva svolta dall’Amministrazione appellata.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 13001/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello è stato notificato il 28 febbraio 2024, ma depositato il 3 aprile 2024. Il giudizio è stato quindi introdotto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso in appello dall’art. 94 c.p.a. Il decreto presidenziale aveva prospettato l’immediata definizione in rito per tardivo deposito; le parti non hanno svolto deduzioni difensive al riguardo.
Norme richiamate
art. 94 c.p.a.
Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni
Il deposito del ricorso in appello entro trenta giorni dall’ultima notificazione costituisce adempimento previsto a pena di decadenza; il deposito successivo determina l’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, il ricorso notificato deve essere depositato presso la segreteria del giudice adito entro trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 94 c.p.a.
- Il deposito dell’appello oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 94 c.p.a. comporta l’inammissibilità del gravame, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’attività difensiva dell’amministrazione appellata risulti di entità limitata.
Come è indicizzato
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