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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania sostenendo che l'adesione del contribuente al condono previsto dall'art. 7 della legge n. 289/2002 non impedisse un accertamento parziale volto a recuperare a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, realizzata nel 1998, registrata nel 1999 e omessa nella dichiarazione. Secondo l'Agenzia, tale plusvalenza avrebbe dovuto essere definita mediante la procedura prevista dall'art. 8 della medesima legge e non era coperta dalla definizione automatica ex art. 7.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 7 della legge n. 289/2002 produce un effetto preclusivo limitato all'attività d'impresa e di lavoro autonomo e ai poteri di accertamento espressamente indicati dalla norma, ma non impedisce gli accertamenti parziali previsti dagli artt. 41 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 per recuperare plusvalenze non dichiarate derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 7

    La definizione automatica inibisce "limitatamente all'attività d'impresa e di lavoro autonomo" l'esercizio dei poteri di accertamento e verifica di cui al D.P.R. n. 600/1973, artt. 32, 33, 38, 39 e 40.

    La norma sul condono è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. L'effetto preclusivo riguarda soltanto gli ambiti e i poteri espressamente indicati e non si estende agli accertamenti parziali disciplinati dagli artt. 41 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • Legge n. 289/2002, art. 8

    La procedura prevista dall'art. 8 costituisce lo strumento utilizzabile per definire determinate annualità o violazioni non coperte dalla definizione automatica prevista dall'art. 7; nel caso concreto, la plusvalenza non dichiarata avrebbe dovuto essere considerata nell'ambito di tale procedura.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 41 e 41-bis

    Gli accertamenti d'ufficio e gli accertamenti parziali possono essere utilizzati per recuperare redditi o maggiori redditi imponibili risultanti da elementi specifici, anche quando tali accertamenti riguardino plusvalenze non dichiarate. Essi non sono automaticamente inibiti dall'adesione al condono ex art. 7 della legge n. 289/2002.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 32, 33, 38, 39 e 40

    Sono i poteri di accertamento e verifica espressamente richiamati dalla legge n. 289/2002, art. 7, ai quali si applica l'effetto preclusivo del condono, nei limiti stabiliti dalla norma.

  • TUIR, artt. 54 e 81

    Le disposizioni sono richiamate come base impositiva per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo d'azienda non dichiarate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62

    La disposizione disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali e costituisce il riferimento processuale dell'impugnazione proposta dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Le norme di condono, avendo natura eccezionale, devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese a imposte, violazioni o poteri accertativi non espressamente inclusi.
  • L'adesione a una definizione automatica non impedisce necessariamente ogni successivo accertamento dell'Amministrazione finanziaria; occorre verificare esattamente quali attività e quali strumenti di accertamento la norma preclude.
  • Un accertamento parziale può restare valido anche dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa o l'adesione a un condono, se la procedura scelta non copre espressamente il reddito oggetto di recupero.
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo d'azienda devono essere considerate autonomamente rispetto ai ricavi ordinari dell'attività: la loro mancata dichiarazione può richiedere una specifica procedura di definizione e può essere oggetto di accertamento separato.
  • Quando esiste già un avviso di accertamento parziale, il contribuente non può presumere che un condono successivo lo annulli automaticamente; deve verificare se impugnare l'atto oppure utilizzare la specifica procedura di definizione prevista dalla legge.

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