Cassazione Penale, Sentenza n. 40993/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva rideterminato la pena per tentata estorsione (2 anni e 480,00 euro di multa) e aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare. I motivi di impugnazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante elementi che avrebbero potuto giustificarne il riconoscimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'illegittima sostituzione "di ufficio" della pena detentiva con la detenzione domiciliare senza il consenso dell'imputato e per il mancato accoglimento della richiesta alternativa di sostituzione con lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto adeguatamente motivato e non censurabile in sede di legittimità). Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto illegittima l'applicazione "di ufficio" della detenzione domiciliare in assenza del consenso dell'imputato (consenso reso obbligatorio dalle modifiche normative), ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'applicazione della detenzione domiciliare e ha disposto la reviviscenza della pena detentiva sostituita. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale del giudice; può essere esclusa con motivazione non contraddittoria e congrua e non richiede l'esame separato di ogni singolo elemento favorevole evocato dalla difesa.
art. 133 cod. pen.
Criteri da seguire nella determinazione della pena e nella valutazione della idoneità delle pene sostitutive: modalità del fatto e personalità del condannato sono tra i parametri rilevanti.
art. 597 cod. proc. pen.
La conversione della pena detentiva nelle eventuali misure indicate non rientra tra i benefici automaticamente disposti dall'art. 597, comma 5; pertanto il giudice d'appello non può disporre di ufficio la sostituzione delle pene detentive con pene sostitutive.
art. 58, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689
«le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dellâimputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale»
La norma, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, richiede il consenso espresso dell'imputato per l'applicazione delle principali pene sostitutive non pecuniarie; l'assenza di tale consenso impedisce l'applicazione 'di ufficio' da parte del giudice.
art. 545-bis cod. proc. pen.
«sentite le parti, acquisito ove necessario il consenso dellâimputato»
Predispone la procedura: il giudice, prima di applicare una sanzione sostitutiva, deve sentire le parti e acquisire il consenso dell'imputato ove necessario, confermando il ruolo centrale del consenso nell'applicazione delle pene sostitutive.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda l'inappellabilità della sentenza che applica alcune sanzioni sostitutive (richiamata a supporto dell'esigenza di consenso e delle particolari tutele procedurali connesse all'applicazione delle sanzioni sostitutive).
art. 47, comma 3-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Sottolinea le conseguenze differenziate tra pena detentiva e pene sostitutive in ordine all'accesso a benefici come l'affidamento in prova: la diversa disciplina giustifica la necessità del consenso per le sanzioni sostitutive di tipo detentivo.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Ha modificato la disciplina delle pene sostitutive (tra cui l'art. 58 l. n. 689/1981) introducendo, tra l'altro, l'espressa previsione del consenso dell'imputato per l'applicazione di determinate pene sostitutive.
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è principalmente un giudizio di fatto del giudice; in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente insufficiente.
- Le pene sostitutive della detenzione di tipo non pecuniario (semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità) richiedono il consenso espresso dell'imputato: il giudice non può applicarle 'di ufficio' se il consenso manca o è stato revocato.
- Se l'imputato revoca il consenso all'applicazione di una pena sostitutiva in sede d'appello, la Corte non può sostituire la pena detentiva con quella misura; la richiesta deve essere rigettata se il consenso non sussiste.
- La discrezionalità del giudice nella scelta della pena sostitutiva deve essere esercitata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. (personalità del reo, modalità del fatto, finalità rieducative e preventive), ma sempre nel rispetto dei presupposti procedurali come il consenso.
- In caso di applicazione illegittima 'di ufficio' di una pena sostitutiva senza consenso, la Cassazione può annullare la parte della decisione relativa alla sostituzione e determinare la reviviscenza della pena detentiva sostituita.
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