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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 10050/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 17404/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 10050/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all'attivazione della Carta elettronica e all'accredito di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale, con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza esecuzione del giudicato, la ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: valida notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato nei successivi sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza presupposta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione presso la sua sede reale con le formalità previste per l'efficacia esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e l'inadempimento non sia controverso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente, anche con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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