Cassazione Penale, Sentenza n. 5707/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. va inteso nel senso che la dichiarazione di recidiva qualificata ostativa alla prescrizione opera solo se sia il dichiararsi della recidiva sia il fatto-reato giudicato nella sentenza che la dichiara siano intervenuti (ossia commessi) durante il periodo di decorso del termine di prescrizione della pena: nel caso in esame la sentenza che ha dichiarato la recidiva riguarda fatti commessi anteriormente all'inizio del decorso del termine di prescrizione, sicché, secondo il ricorrente, la recidiva non dovrebbe impedire l'estinzione per prescrizione
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 172, comma 7, cod. pen., primo periodo, non impone che i fatti-reato oggetto della sentenza che dichiara la recidiva siano stati commessi durante il decorso del termine di prescrizione: è sufficiente che la dichiarazione di recidiva sia intervenuta (e sia divenuta irrevocabile) nel corso del termine di prescrizione della pena. Pertanto la recidiva qualificata divenuta irrevocabile il 8 maggio 2014 è efficacemente ostativa all'estinzione per prescrizione della pena irrevocabile dal 10 gennaio 2008. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole
La Corte interpreta il primo periodo del comma 7 come non richiedente che i "fatti" giudicati nella sentenza che dichiara la recidiva siano commessi durante il decorso del termine di prescrizione: rileva la dichiarazione di recidiva divenuta irrevocabile nel corso del termine
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la funzione del giudice dell'opposizione; nel caso la Corte d'Appello ha agito quale giudice dell'opposizione relativamente all'istanza di declaratoria di prescrizione
art. 99 cod. pen.
Richiamato dalla norma di cui all'art. 172 come uno dei casi in cui l'estinzione non ha luogo per recidivi; la sentenza richiama il rinvio senza modificarne i presupposti
art. 106 cod. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata in merito all'irrilevanza, ai fini della successiva declaratoria di recidiva, dell'eventuale estinzione della pena ai sensi dell'art. 106
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; applicata per carico delle spese al ricorrente
Massime di principio
- Per verificare se la recidiva impedisce l'estinzione per prescrizione, conta che la dichiarazione di recidiva sia intervenuta e sia divenuta irrevocabile durante il decorso del termine di prescrizione della pena controversa; non è richiesto che i fatti-reato giudicati nella sentenza che dichiara la recidiva siano stati commessi durante tale termine (ai sensi dell'interpretazione della Cassazione).
- Distinguere i due periodi dell'art. 172, comma 7: il secondo periodo (condanna per delitto della stessa indole) contiene la locuzione "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" riferita alla condanna; la giurisprudenza può richiedere requisiti temporali specifici per quel secondo caso, ma ciò non si estende automaticamente al primo periodo relativo alla recidiva qualificata.
- In fase difensiva, controllare le date di irrevocabilità delle sentenze: se la dichiarazione di recidiva è divenuta irrevocabile entro il termine di prescrizione, la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione è ostacolata, salvo argomentazioni giuridiche molto specifiche.
- Se la recidiva è stata dichiarata in un giudizio anteriore al decorso della prescrizione e non è stata riaffermata nel giudizio che ha inflitto la pena oggetto della prescrizione, può configurarsi una situazione diversa (giurisprudenza che valuta la relazione tra giudizi), per cui è utile esaminare il percorso motivazionale delle sentenze coinvolte.
- Valutare sempre la giurisprudenza di legittimità più recente e le specifiche formulazioni dell'art. 172 coinvolte nel singolo caso, poiché interpretazioni diverse riguardano distinti periodi/forme di ostatività (recidiva qualificata vs condanna per delitto della stessa indole).
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