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Sentenza

Sentenza n. 7046/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento 1. dei risultati di fine anno della classe III B, contenuti in apposito documento redatto in data 13.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 13.6.2022, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva; 2. della nota del 15.6.2022, a firma del docente -OMISSIS-, ricevuta in pari data, con la quale è stato comunicato l'esito dello scrutinio finale; 3. del verbale n.-OMISSIS- del Consiglio della Classe III B relativo allo scrutinio finale, redatto in data 13.6.2022, conosciuto in data 29.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); 4. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva; 5. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate; 6. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico; 7. delle deleghe contenenti le nomine dei commissari ad acta per gli scrutini; 8. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202209692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di non ammissione dello studente alla classe successiva, connessi atti dello scrutinio finale, valutazioni disciplinari, verbale del consiglio di classe e documentazione scolastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la non ammissione del minore alla classe successiva, deducendo otto gruppi di censure. In primo luogo, ha lamentato violazione della disciplina in materia di istruzione, valutazione scolastica, strumenti di supporto e disturbi o difficoltà di apprendimento, nonché difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e sviamento, sostenendo che la scuola non avrebbe considerato le precarie condizioni di salute dell'alunno né adottato strumenti compensativi o un piano didattico personalizzato. In secondo luogo, ha contestato la determinazione di alcuni voti, in particolare l'arrotondamento a 4 anziché a 5 nella materia Meccanica Macchine ed Energia, e l'omessa considerazione dei miglioramenti registrati nella parte finale dell'anno. Con il terzo e quarto motivo ha dedotto l'insufficienza e l'eccessiva distanza temporale delle verifiche, ritenendo inattendibile la valutazione per incompletezza dei dati. Con il quinto motivo ha contestato il tempo asseritamente insufficiente dedicato dal consiglio di classe alla valutazione degli studenti. Con il sesto ha lamentato la mancata organizzazione di corsi di recupero, sostenendo che tale omissione avrebbe impedito legittimamente la non ammissione. Con il settimo ha dedotto la mancata predeterminazione dei criteri di ammissione alla classe successiva e un conseguente effetto sorpresa. Con l'ottavo ha contestato la composizione del consiglio di classe, per l'assenza di due docenti e la loro sostituzione con insegnanti dei quali non sarebbe stata dimostrata l'appartenenza alla medesima classe di concorso. È stata proposta anche domanda risarcitoria.

La decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'eventuale mancata attivazione di strumenti di supporto o di recupero non incida sull'autonomia del giudizio di ammissione, che deve essere formulato sulla base della preparazione e della maturità effettivamente raggiunte. Nel caso concreto non risultava che fosse stata tempestivamente prospettata la necessità di un piano didattico personalizzato e, comunque, il consiglio di classe non poteva prescindere dal profitto insufficiente. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati respinti sul rilievo che la valutazione di non ammissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella del corpo docente. L'eventuale arrotondamento del voto è stato ritenuto rimesso alla discrezionalità tecnica del consiglio di classe e, comunque, anche l'attribuzione del voto 5 nella materia contestata avrebbe lasciato un'insufficienza e non avrebbe modificato il giudizio complessivo. I miglioramenti finali, attestati alla soglia della sufficienza, non erano sufficienti a superare le diffuse carenze maturate nel corso dell'anno. La mera richiesta di un maggior numero o di una maggiore frequenza delle verifiche non dimostrava l'inattendibilità della valutazione. Il quinto motivo è stato respinto perché non esiste una predeterminazione normativa del tempo da dedicare alla valutazione di ciascun alunno e tale profilo non è normalmente sindacabile. Il sesto motivo è stato respinto perché la mancata o inadeguata predisposizione delle attività di recupero non impone l'ammissione alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente: la non ammissione ha finalità educative e formative, non sanzionatorie. Il settimo motivo è stato respinto in quanto la decisione risultava conforme all'art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009; a fronte di insufficienze in cinque materie, di cui due gravi, e di una preparazione complessivamente inadeguata, non era configurabile alcun effetto sorpresa. Il Consiglio di classe conserva ampia discrezionalità nel valutare se sospendere il giudizio o deliberare la non ammissione, nel rispetto di logicità e ragionevolezza. L'ottavo motivo è stato respinto all'esito dell'istruttoria disposta dal TAR: le assenze dei docenti erano giustificate e i sostituti appartenevano alla stessa classe di concorso dei docenti sostituiti. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in quanto il ricorso è stato respinto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009

    5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

    L'ammissione richiede, in via ordinaria, la sufficienza nelle discipline; la sospensione del giudizio in presenza di insufficienze è rimessa alla valutazione del consiglio di classe, che deve rispettare logicità e ragionevolezza. In presenza di molteplici e gravi insufficienze e di una preparazione complessivamente inadeguata, è legittima la non ammissione.

  • art. 193, comma 1, d.lgs. 297/1994

    È richiamato quale fondamento della necessità della votazione sufficiente nelle discipline ai fini dell'ammissione alla classe successiva.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la deliberazione sulla base delle insufficienze diffuse e della preparazione complessivamente inadeguata.

  • art. 2, comma 3, d.l. 137/2008, convertito dalla l. 169/2008

    È richiamato nel quadro normativo sulla valutazione scolastica e sull'ammissione alla classe successiva.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 62/2017

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi della valutazione scolastica.

  • art. 2, comma 8, lett. c), d.P.R. 249/1998

    È richiamato in relazione ai diritti dello studente e agli strumenti di supporto scolastico, senza che il giudice ne abbia tratto una regola idonea a superare il giudizio negativo sul profitto.

  • art. 79, comma 3, regio decreto 653/1925

    È richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di scrutinio e valutazione, ma le relative censure sono state respinte.

  • art. 6, commi 1 e 3, ordinanza ministeriale 92/2007

    È richiamato in relazione ai criteri di valutazione, alle attività di recupero e alla sospensione del giudizio; la mancata attivazione del recupero non è stata ritenuta ostativa alla non ammissione.

  • art. 8, comma 6, ordinanza ministeriale 92/2007

    È richiamato in relazione alla composizione e al funzionamento del consiglio di classe; la censura è stata respinta dopo la verifica della legittimità delle sostituzioni.

  • art. 192, commi 1 e 7, d.lgs. 297/1994

    È richiamato dal ricorrente in relazione allo scrutinio e alla valutazione, senza che ne sia stata ravvisata la violazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella dei docenti sulle capacità di apprendimento e sulle competenze acquisite.
  • La non ammissione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie, poiché accerta il mancato raggiungimento delle competenze necessarie e mira a consentire il recupero delle lacune mediante la ripetizione dell'anno scolastico.
  • L'eventuale mancata attivazione, o l'inadeguata attivazione, di strumenti di supporto, piani didattici personalizzati o attività di recupero non determina di per sé l'illegittimità della non ammissione e non impone l'ammissione di uno studente la cui preparazione sia oggettivamente insufficiente.
  • Nello scrutinio il consiglio di classe non è vincolato a una mera sommatoria aritmetica dei voti: l'arrotondamento e la valutazione complessiva del percorso formativo rientrano nella discrezionalità tecnica, purché il giudizio sia coerente, motivato e immune da manifesta illogicità.
  • La mera deduzione della scarsità o della distanza temporale delle verifiche, non accompagnata dalla dimostrazione di un concreto travisamento o di un effettivo difetto istruttorio incidente sull'esito, non è sufficiente a rendere inattendibile il giudizio di non ammissione.
  • In presenza di molteplici insufficienze, anche gravi, e di una preparazione complessivamente inadeguata, la scelta tra sospensione del giudizio e non ammissione rientra nella discrezionalità del consiglio di classe, da esercitare secondo logicità e ragionevolezza; in tale quadro non è configurabile un effetto sorpresa per la mancata predeterminazione di un esito favorevole.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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