Cassazione Penale, Sentenza n. 25855/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura "alfa 147" in uso all'imputato sulla base del decreto d'urgenza del Pubblico Ministero del 5/10/2023. Rossi sosteneva che il decreto si fondava su "sufficienti indizi" indicati nelle annotazioni di polizia del 16 e 17 settembre 2023 e sulle risultanze di intercettazioni svolte sull'altra autovettura ("chevrolet") che, secondo il ricorrente, riguardavano incontri con Sabatino Calabria e non dimostravano il collegamento con il latitante Andrea Aloia; quindi, a suo dire, non potevano giustificare le intercettazioni sull'alfa 147.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Napoli: le risultanze intercettive sulla "chevrolet" (non contestate) indicavano che Rossi svolgeva un ruolo di collegamento tra Aloia e i congiunti (ad esempio l'incarico di prelevare un telefono), giustificando le intercettazioni anche sull'alfa 147 per acquisire prova dei contatti con il latitante. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), i "gravi indizi" concernono l'esistenza del reato e non la prova definitiva della colpevolezza di uno specifico soggetto e che, in materia di criminalità organizzata, il requisito può essere valutato con minore rigore. Poiché il ricorso contestava solo l'utilizzabilità delle intercettazioni e non la gravità indiziaria complessiva, la Cassazione non ha potuto riesaminare gli elementi a fondamento dell'ordinanza. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; citata per la qualificazione del reato contestato all'imputato.
artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974
Richiamate in relazione a misure e fattispecie connesse alla normativa antimafia utili alla qualificazione complessiva dell'impianto accusatorio.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma in materia di sostanze stupefacenti con aggravanti; richiamata quale contestazione per reati relativi allo spaccio.
art. 266 cod. proc. pen.
Disciplina le intercettazioni ambientali e relative autorizzazioni; la Corte richiama il quadro normativo delle acquisizioni d'indagine mediante intercettazione.
art. 267 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dei "gravi indizi" per l'autorizzazione alle intercettazioni: la Corte interpreta che tale requisito riguarda l'esistenza del reato e non la valutazione definitiva della colpevolezza del singolo soggetto, e che nel contesto di criminalità organizzata la soglia può essere più elastica.
art. 271 cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata alle attività di intercettazione e alle limitazioni d'uso; richiamata nel quadro delle censure sull'utilizzabilità delle conversazioni intercettate.
art. 13 d.lgs. n. 152/1991
Citata dal ricorrente in relazione alla presunta violazione di regole sulla rilevazione e utilizzazione delle informazioni; la Corte non accoglie la censura ritenendo le intercettazioni legittimamente valorizzabili.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; disposizione applicata per l'esecuzione del dispositivo.
Massime di principio
- Per autorizzare intercettazioni, il requisito dei "gravi indizi" attiene principalmente all'esistenza di un reato e non richiede prova definitiva della colpevolezza di un determinato soggetto.
- In materia di criminalità organizzata la valutazione degli indizi può essere meno rigorosa: elementi indiretti o collegamenti funzionali (es. consegna/ritiro di telefoni, ruolo di tramite) possono giustificare ulteriori intercettazioni.
- La Corte di cassazione in sede cautelare è limitata al riesame dei vizi specificamente dedotti: un ricorso che contesti solo l'utilizzabilità di determinate acquisizioni non consente la rinnovata valutazione della gravità indiziaria complessiva.
- Se il ricorrente non contesta la valenza probatoria di fatti fondamentali emergenti dalle intercettazioni (o non li affronta specificamente), la censura è probabilmente generica e inammissibile o infondata.
- La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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