Sentenza n. 4644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. 183 del 5 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 69 del 12 aprile 2024, nonché gli atti comunali connessi relativi alle prescrizioni per il ripristino delle strade manomesse durante lavori di posa della rete in fibra ottica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto dal Comune, il 10 febbraio 2020, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 259/2003 per eseguire scavi e opere civili destinati alla posa di infrastrutture interrate per la rete in fibra ottica. In seguito il Comune aveva adottato ordinanze e note con prescrizioni relative alla regolazione del traffico, alla prosecuzione dei lavori e al ripristino delle strade. Il TAR Veneto aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo l’ordinanza n. 69/2024 meramente confermativa di una precedente ordinanza. In appello, Open Fiber ha dedotto che l’ordinanza n. 69/2024 fosse autonoma e distinta, avendo efficacia temporale successiva rispetto alla precedente; che fosse stata adottata sulla base di una nuova istruttoria e per consentire l’estensione temporale necessaria al completamento dei lavori; che il Comune, dopo il rilascio dell’autorizzazione del 10 febbraio 2020, avesse esaurito il proprio potere e non potesse modificare, integrare o ampliare le prescrizioni dell’autorizzazione se non mediante revoca o annullamento in autotutela; nonché che le prescrizioni tecniche sui ripristini fossero illegittime, tardive e incompatibili con la normativa vigente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha distinto l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo. Il primo presuppone una rinnovata volontà dispositiva dell’amministrazione, una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, con effetto sostitutivo del provvedimento precedente; il secondo si limita a ripetere la precedente volontà amministrativa, senza incidere sull’assetto già stabilito. Nel caso concreto, l’ordinanza n. 69/2024 aveva la stessa portata prescrittiva della precedente ordinanza n. 57/2024 e differiva soltanto per lo spostamento in avanti di pochi giorni del periodo di esecuzione dei lavori. Essa era stata adottata in seguito a una mera istanza di proroga, senza nuova istruttoria né ulteriore ponderazione degli interessi pubblici e privati. Pertanto, l’atto era meramente confermativo e non costituiva un nuovo provvedimento autonomamente lesivo; correttamente il TAR aveva quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Le spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’appellante e in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 259/2003
La disposizione è indicata quale base dell’autorizzazione richiesta dall’operatore per l’esecuzione di scavi e opere civili finalizzati alla posa di infrastrutture interrate per la rete in fibra ottica; il giudizio si concentra tuttavia sulla natura meramente confermativa dell’ordinanza successiva.
Massime di principio
- Un atto amministrativo è di conferma in senso proprio quando, all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi pubblici e privati, manifesta una nuova volontà dispositiva e si sostituisce al provvedimento precedente, anche se ne riproduce il contenuto.
- Un atto è meramente confermativo quando si limita a reiterare la precedente volontà amministrativa senza nuova istruttoria e senza una nuova ponderazione degli interessi, sicché non introduce un nuovo assetto regolativo del rapporto sostanziale.
- La mera modifica dell’arco temporale di efficacia o di esecuzione di prescrizioni già integralmente riprodotte non rende autonomamente lesivo il nuovo atto, se esso deriva soltanto da una richiesta di proroga e non comporta una rinnovata valutazione amministrativa.
- L’atto meramente confermativo non costituisce un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile; il ricorso proposto esclusivamente contro di esso è inammissibile per carenza di interesse.
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