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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 29 del 22 febbraio 2022, recante interpretazione autentica dei capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La deliberazione regionale era stata adottata mentre una società aveva presentato al SUAP del Comune di Ascoli Piceno un progetto di ampliamento della discarica di Relluce, con realizzazione della vasca n. 7 per rifiuti non pericolosi, corredato da istanza di VIA e di modifica sostanziale dell’AIA. Il Comune ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 199 del d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere e incompetenza, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto modificare o aggiornare il piano regionale dei rifiuti secondo le procedure previste dalla legge, anziché adottare un atto di interpretazione autentica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 21-bis della l. 241/1990, sostenendo l’illegittimità dell’interpretazione autentica di un atto amministrativo con efficacia retroattiva. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che la deliberazione impugnata non fosse immediatamente lesiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, accogliendo le eccezioni preliminari. L’interesse demolitorio del Comune avrebbe potuto collegarsi soltanto al provvedimento autorizzatorio unico relativo alla realizzazione della vasca n. 7, non alla deliberazione regionale interpretativa considerata isolatamente. Tuttavia, il ricorso non indicava in quale modo concreto la deliberazione n. 29/2022 avesse inciso sull’autorizzazione successiva. Il PAU relativo al progetto era stato rilasciato senza considerare l’interpretazione del piano contenuta nella deliberazione impugnata; inoltre, nei giudizi aventi a oggetto il PAU non era stata dedotta la sua illegittimità derivata dalla deliberazione regionale, essendo stati formulati motivi autonomi contro l’autorizzazione. Il TAR ha quindi escluso sia una concreta lesività della deliberazione sia un rapporto di presupposizione necessaria e vincolante tra quest’ultima e il PAU, negando anche l’eventuale effetto caducante della deliberazione sul provvedimento autorizzatorio. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 199 d.lgs. 152/2006

    Il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale di gestione dei rifiuti avrebbe dovuto essere modificato o aggiornato mediante le procedure previste dalla norma, anziché mediante un atto regionale di interpretazione autentica; il TAR non ha deciso nel merito tale censura, definendo il giudizio per carenza di interesse.

  • art. 11 preleggi

    Invocato dal ricorrente contro l’efficacia retroattiva dell’interpretazione autentica di un atto amministrativo; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente tra i parametri di legittimità della deliberazione regionale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla contestata efficacia retroattiva dell’atto interpretativo; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza che il giudice ne faccia una specifica applicazione motivazionale.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto amministrativo generale o interpretativo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra una lesione concreta e attuale collegata all’atto impugnato, non essendo sufficiente l’allegazione di una sua astratta incidenza su un successivo provvedimento applicativo.
  • Quando l’interesse demolitorio è in realtà riferibile a un provvedimento autorizzatorio successivo, il ricorso contro l’atto presupposto è inammissibile se non viene indicato il modo concreto in cui quest’ultimo abbia inciso sull’autorizzazione e se l’autorizzazione non viene contestata anche per illegittimità derivata.
  • L’effetto caducante dell’annullamento di un atto presupposto sul provvedimento successivo richiede un rapporto di presupposizione necessaria e vincolante; tale effetto non si produce quando l’atto successivo è stato adottato autonomamente e senza dipendere giuridicamente dall’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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