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Sentenza

Sentenza n. 621/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 6.3.2024, n. 308, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 6 marzo 2024, n. 308, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, dopo la notificazione della decisione presso la sede reale dell’amministrazione il 3 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato l’inadempimento né fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi eccepisce l’estinzione o l’adempimento dell’obbligazione. Il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione contro l’amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione costituita, il giudice ha ritenuto non dimostrata l’estinzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le pubbliche amministrazioni, il creditore può agire per ottenere l’attuazione coattiva del giudicato, purché la notificazione del titolo sia stata effettuata presso la sede reale dell’amministrazione.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni stabilite dal giudicato non assolve all’onere probatorio posto a suo carico.
  • Quando il giudicato impone non soltanto il pagamento di una somma ma anche il compimento di un’attività amministrativa o materiale, quale l’emissione di un titolo o di una carta elettronica, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta, quando quest’ultimo subentra nell’attività esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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