Cassazione Penale, Sentenza n. 25607/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per estorsione (capo U e O) e per presunta partecipazione al sodalizio mafioso Cimmino-Caiazzo-Basile. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e travisamento delle prove: la difesa sosteneva che la presenza dell'indagato nelle abitazioni dei coindagati era limitata e che il suo ruolo si era sostanzialmente ridotto a conteggio di soldi senza conoscenza della provenienza, non essendo provata una adesione consapevole al sodalizio; 2) mancata risposta rispetto all'omessa motivazione del Gip sul capo U; 3) carenza delle esigenze cautelari e inidoneita della misura per il rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto fondata la prima doglianza, in quanto il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato il concreto apporto di Maione alle estorsioni e non ha spiegato in che misura la sua presenza non casuale avesse rafforzato il proposito criminoso dei correi; ha invece respinto la censura sulla mancata risposta del Gip e ritenuto assorbite le questioni sulla reiterazione.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame. In particolare ha stabilito che il Tribunale del riesame dovrà riesaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle estorsioni (capo O e capo U) e, conseguentemente, anche la partecipazione al delitto associativo di tipo mafioso, atteso che la motivazione circa il contributo dell'indagato alle estorsioni era carente. Sono state rigettate le censure relative all'omessa motivazione del Gip e sono state ritenute assorbite le doglianze sulle esigenze cautelari legate alla reiterazione. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio sul concorso di persone nel reato: la Corte richiede che il giudice di merito motivi in quale forma concreta si sia manifestata la partecipazione dell'imputato (istigazione, aiuto, adesione ecc.) e il rapporto di causalita efficiente con l'attivita degli altri coautori.
art. 629 c.p.
Norma che definisce il reato di estorsione; la sua applicazione richiede prova del comportamento estorsivo e del contributo dell'indagato quando contestata in concorso.
art. 416-bis c.p.
Associazione di tipo mafioso: la Corte richiama l'esigenza di dimostrare lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e la sua idoneita a 'mettere a disposizione' il sodalizio per fini criminosi.
art. 273 c.p.p.
Riguarda l'insussistenza dei gravi indizi: in Cassazione non e ammesso un semplice riesame dei fatti salvo che emerga manifesta illogicita, contraddittorieta o assoluta mancanza della motivazione nel provvedimento impugnato.
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato etc.): la Corte ha ritenuto le questioni su tali esigenze assorbite dopo la valutazione sulla motivazione degli indizi.
art. 309, co. 7 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per indicare la competenza per il nuovo esame: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli secondo la normativa vigente.
art. 94, co.1-ter disp. attuaz. c.p.p.
Indica gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato l'esecuzione degli oneri formali previsti.
art. 23, co.8 D.L. n.137/2020
Previsione normativa relativa alla requisitoria presentata dal Procuratore Generale; citata in sede di udienza ma non decisiva sul merito dell'annullamento.
Massime di principio
- Per configurare il concorso di persone nei reati l'autorita giudicante deve motivare non solo la presenza dell'indagato ma in quale forma concreta essa abbia contribuito al reato e il rapporto di causalita con le azioni degli altri coautori.
- La mera presenza sul luogo dell'evento non e sufficiente a sostenere il concorso se non emerge che la presenza non era casuale e ha fornito stimolo, sicurezza o adesione alla condotta delittuosa.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione non e ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti salvo che la motivazione del provvedimento di merito sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- Quando la contestazione di reati patrimoniali e di associazione mafiosa e connessa, la carenza motivazionale sui singoli reati puo determinare l'annullamento anche della ritenuta partecipazione al sodalizio, poiche quest'ultima si fonda sugli elementi probatori relativi all'attivita delittuosa.
- Il giudice del riesame, in caso di rinvio, deve compiutamente verificare e spiegare come ciascun elemento probatorio dimostri la partecipazione concreta e stabile dell'indagato alle condotte criminose o alla struttura associativa.
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