Cassazione Penale, Sentenza n. 2613/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte del Tribunale del riesame, del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 14/9/2023. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 253 c.p.p., lamentando che il Pubblico Ministero, nel provvedimento di non convalida dell'arresto del 14/9/2023, aveva ritenuto non sussistessero gravi indizi di colpevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni rinvenuti; sostiene quindi che i beni sequestrati non fossero né corpo di reato né oggetto di profitto e che la conferma del sequestro fosse ingiustificata
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il motivo proposto non è consentito in cassazione perché non costituisce una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la censura è in sostanza una critica di contraddittorietà/illogicità della motivazione, rimessa a diverso motivo non invocato. Il Tribunale del riesame aveva invece spiegato adeguatamente il fumus commissi delicti richiamando elementi fattuali (targhe di provenienza furtiva sull'auto, strumenti da scasso e una smerigliatrice ancora con odore di ferro tagliato, oggetti sottratti poco prima tra cui denaro di circa 20.000 euro in auto, somma occultata sulla persona oltre 60.000 euro, percorso compatibile con il luogo del furto, tentativo di fuga, assenza di spiegazioni plausibili): tali circostanze giustificano la convalida del sequestro. La Corte richiama la distinzione tra misure cautelari reali e personali (non è possibile estendere i presupposti dell'art. 273 c.p.p. alle misure reali) e afferma che la decisione del PM di non convalidare l'arresto non impedisce automaticamente l'adozione/conferma di un sequestro reale. Per inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limita i motivi ammessi in Cassazione alla violazione di legge; non consente di trasformare in violazione di legge una critica di merito o di contraddittorietà della motivazione, che richiede specifico motivo autonomo (lett. e) art. 606).
art. 253 cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina del sequestro probatorio; il ricorrente lo richiamava per censurare la convalida, ma la Corte ha ritenuto che il controllo in Cassazione sia limitato ai vizi di diritto e ai vizi motivazionali assoluti.
art. 273 cod. proc. pen.
Prevede condizioni per le misure cautelari personali (gravi indizi di colpevolezza); la Corte sottolinea che tali condizioni non si estendono alle misure cautelari reali, le quali hanno presupposti diversi (fumus commissi delicti) e un diverso bilanciamento dei valori.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di 'violazione di legge' come limite dell'impugnabilità in Cassazione; la Corte specifica che rientrano in tale nozione la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente collegata all'inosservanza di norme processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare le somme dovute dal ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (sequestro) i motivi ammessi sono strettamente limitati alla violazione di legge e ai vizi motivazionali assoluti; critique di merito, contraddittorieta o illogicita manifeste sono rimediabili solo con il motivo specifico previsto dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
- La valutazione sui presupposti delle misure cautelari reali (fumus commissi delicti) differisce da quella richiesta per le misure cautelari personali (gravi indizi di colpevolezza): il giudice non effettua un controllo di merito sugli indizi ma verifica la compatibilita tra fattispecie concreta e fattispecie legale.
- La decisione del Pubblico Ministero di non convalidare un arresto non preclude automaticamente l'adozione o la conferma di un sequestro reale, salvo che la motivazione dell'annullamento renda incompatibile l'astratta configurabilita della fattispecie criminosa necessaria per il sequestro.
- Ricorsi generici o aspecifici che non confrontano punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili; il ricorrente deve articolare censure specifiche e correlate alla motivazione contestata.
- Un ricorso inammissibile puo comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e il pagamento di ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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