Ordinanza n. 221/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della interdittiva antimafia adottata nei confronti della ricorrente dalla Prefettura di Brindisi, Area I, prot. n. -OMISSIS-del 13.01.2026, notificata in data 28.01.2026 con nota prot. n. -OMISSIS- del 28.1.2026; della comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Brindisi, prot. n.-OMISSIS- del 1.10.2025; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Brindisi, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite alla valorizzazione dei rapporti di parentela e affinità con soggetti indicati nell’interdittiva, nonché alla rilevanza di circostanze sopravvenute quali il decesso di un figlio e lo stato di disabilità del coniuge. La domanda cautelare è stata esaminata con riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto l’interdittiva immune dalle censure dedotte. Ha affermato che il rapporto di parentela, anche con familiari acquisiti, può assumere rilevanza centrale nella valutazione prefettizia della permeabilità mafiosa, alla luce dell’art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011, senza necessità di provare l’effettiva ingerenza del familiare nella conduzione dell’impresa. Ha ribadito che l’interdittiva antimafia è una misura preventiva, fondata su una prognosi probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, e non richiede accertamenti penali definitivi né fatti necessariamente penalmente rilevanti. La valutazione prefettizia implica ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della logicità e della proporzionalità. Nel caso concreto, la pluralità degli indici, la loro convergenza e gravità e il riferimento a contesti familiari ritenuti storicamente collegati ad associazioni mafiose sono stati considerati unitariamente; le circostanze sopravvenute non sono state ritenute sufficienti, da sole, a superare il quadro indiziario. Quanto al periculum, il pregiudizio economico è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prevenzione dell’accesso indebito a fondi pubblici. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater
Il riferimento legislativo ai familiari conviventi conferma la rilevanza dei rapporti familiari nella valutazione della permeabilità mafiosa dell’impresa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia, quale misura preventiva, può essere fondata su elementi sintomatici e indiziari dai quali emerga, secondo una prognosi probabilistica e il criterio del “più probabile che non”, il pericolo di infiltrazione mafiosa; non è necessario un accertamento penale definitivo, né che gli elementi siano penalmente rilevanti o abbiano dato luogo a condanne.
- I rapporti di parentela e affinità con soggetti controindicati possono assumere rilievo nella valutazione prefettizia della permeabilità mafiosa anche senza la prova positiva dell’effettiva ingerenza dei familiari nella gestione dell’impresa, purché siano valutati nel quadro complessivo degli elementi disponibili.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della logicità e della proporzionalità rispetto alla rilevanza dei fatti accertati.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere apprezzati unitariamente e non in modo atomistico; circostanze sopravvenute riferite a singoli componenti del contesto familiare non fanno venir meno automaticamente il quadro indiziario complessivo.
- Nella tutela cautelare contro un’interdittiva antimafia, il pregiudizio economico del destinatario può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prevenzione dell’accesso indebito a fondi pubblici.
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