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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 2524 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Piccolo artigiano - Autonoma organizzazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa: l'artigiano non è soggetto all'IRAP quando è l'unico responsabile dell'attività, opera senza dipendenti e utilizza beni strumentali essenziali e proporzionati all'attività esercitata. In tali condizioni manca il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che l'attività artigianale fosse svolta personalmente, senza personale dipendente e senza un'autonoma organizzazione eccedente i beni strumentali essenziali per l'esercizio concreto dell'attività.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione

    Non è soggetto all'imposta IRAP l'artigiano che sia unico responsabile dell'attività dallo stesso esercitata, senza personale dipendente e che abbia beni strumentali essenziali in rapporto all'attività in concreto esercitata.

    L'IRAP non si applica quando l'attività è svolta direttamente dal titolare senza una struttura organizzativa autonoma significativa. L'assenza di dipendenti e l'impiego di beni strumentali ordinari, necessari e proporzionati all'attività sono elementi indicativi della mancanza del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Il semplice esercizio di un'attività autonoma o artigianale non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
  • Per applicare l'IRAP deve emergere un'autonoma organizzazione, cioè una struttura capace di potenziare l'attività del titolare oltre il suo apporto personale.
  • L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'utilizzo di soli beni strumentali essenziali costituiscono indici rilevanti dell'assenza di autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e riferita alla specifica attività: beni strumentali e costi devono essere esaminati in rapporto alle esigenze ordinarie del settore.
  • La presenza di attrezzature, locali o costi non esclude necessariamente l'IRAP, ma può farlo solo se tali elementi rivelano una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile per l'attività personale del contribuente.

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