Cassazione Penale, Sentenza n. 00060/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per maltrattamenti (capo A/B) e per detenzione abusiva di armi (capo C), denunziando: 1) vizi di motivazione e violazione di legge per il riconoscimento della responsabilità in relazione all'attendibilità della persona offesa (convivenza protratta, remissione della querela, uso di psicofarmaci, rifiuto a deporre, assenza di riscontri documentali); 2) mancanza dell'elemento dell'abitualità richiesto dall'art. 572 c.p.; 3) mancato riconoscimento della continuazione fra tutti i reati ascritti; 4) illegittimità del trattamento sanzionatorio per errata applicazione del criterio di determinazione dell'aumento per continuazione (violazione del principio di pena unitaria progressiva per "moltiplicazione" affermato dalle Sezioni Unite, con indebita estensione dell'aumento sia sulla pena detentiva sia sulla pecuniaria).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi (attendibilità della persona offesa, mancanza dell'abitualità, mancata continuazione fra tutti i reati) perché o aspecifici o già adeguatamente valutati in sede di merito. Tuttavia ha accolto il rilievo relativo alla illegittima determinazione dell'aumento per la continuazione tra il reato principale (punito con pena congiunta) e il reato contravvenzionale satellite (punito con pena alternativa): la Corte ha annullato parzialmente la sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuova determinazione della pena conformemente al criterio stabilito dalle Sezioni Unite (applicazione della pena unica progressiva per "moltiplicazione" rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite). Le condanne di merito sono rimaste confermate nei loro capi sostanziali.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
La Corte ha ritenuto che l'elemento dell'abitualità possa essere desunto dalla valutazione complessiva di comportamenti reiterati, anche non sistematici, idonei a ledere la dignità e l'autodeterminazione della vittima; non è richiesto un programma criminoso formale, ma la consapevolezza di persistere in attività vessatorie
art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi)
Il reato contravvenzionale satellite è stato valutato nella relazione con il reato principale ai fini della continuazione; trattandosi di pena alternativa, la sua natura incide sul modo di calcolare l'aumento per continuazione
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La continuazione integra un vincolo che giustifica un aumento della pena complessiva; in caso di reati con pene eterogenee va applicato il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione" nel rispetto del genere della pena del reato satellite
Sezioni Unite, sent. n. 40983/2018 (Giglia) - principio sulla determinazione della pena per continuazione fra reati eterogenei
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018
Il principio stabilisce che, nel concorso di reati con sanzioni eterogenee e riconosciuta la continuazione, l'aumento per il reato satellite va effettuato mediante pena unica progressiva per moltiplicazione e, per favor rei, rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite (es.: convertire l'aumento detentivo in equivalente pecuniario se il satellite è punito con pena alternativa)
art. 135 cod. pen. (equiparazione pena pecuniaria)
Richiamato come criterio per ragguagliare l'aumento detentivo a pena pecuniaria quando necessario a rispettare il genere della pena del reato satellite
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (regole sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa)
La Corte ricorda che le regole di riscontro dettate da quest'articolo non si applicano rigidamente alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare da sole la condanna previa verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Richiamato in relazione all'obbligo di motivare la scelta della sanzione quando, nel calcolo della continuazione, il giudice opti per l'aumento su una sola delle pene previste per il reato più grave
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, se credibili e motivate con adeguata verifica della loro attendibilità intrinseca e soggettiva, possono costituire prova esclusiva, senza obbligo di riscontri documentali in ogni segmento della narrazione
- La convivenza protratta, la ritrattazione o la ripresa della convivenza non determinano automaticamente inattendibilità della vittima: vanno valutate criticamente alla luce della possibile dinamica di dipendenza affettiva e del clima di paura o soggezione
- Il delitto di maltrattamenti si determina valutando globalmente la reiterazione di atti vessatori anche non sistematici nel tempo: non è necessario un programma criminoso preordinato, ma la consapevolezza di persistere in condotte lesive
- In sede di legittimità il giudice non può riformulare liberamente la valutazione della prova dei giudici di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica; molte censure relative alla valutazione della credibilità sono quindi inammissibili se i giudici di merito hanno fornito argomentazioni coerenti
- Sulle questioni di legalità della pena (criteri di calcolo dell'aumento per continuazione) la Corte di cassazione può intervenire anche se il tema non è stato devoluto in appello, potendo annullare e rinviare per errata applicazione del criterio legale (ex Sezioni Unite Giglia)
- Quando i reati in continuazione hanno pene eterogenee (es. pena congiunta + pena alternativa), l'aumento deve rispettare il genere della pena del reato satellite: il giudice può aumentare una sola delle pene previste per il reato più grave, motivando la scelta, o convertire l'aumento detentivo in equivalente pecuniario secondo le regole di favore rei
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