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Sentenza

Sentenza n. 827/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della nota della Regione Lazio del 18.06.2025, n. 0641773 a firma del Dirigente dell’Area, con cui si dispone la non ammissione alla gara.

Giustizia amministrativa202507626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla gara per mancato perfezionamento dell'invio telematico dell'offerta entro il termine di scadenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione a una procedura aperta, suddivisa in venti lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio. Il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 30 maggio 2025, era stato prorogato al 16 giugno 2025, ore 16:00. L'operatore ha iniziato il caricamento della documentazione alle ore 12:21 circa, sostenendo di avere caricato i file entro il termine, ma di non aver potuto completare la generazione e l'invio delle buste a causa di rallentamenti e anomalie della piattaforma S.TEL.LA. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 25, comma 2, e 101 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare di gara e dei principi di concorrenza, par condicio, accesso al mercato, buona fede e autoresponsabilità, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, insufficiente istruttoria e motivazione, sviamento e manifesta ingiustizia. La Regione ha contestato il malfunzionamento, producendo la relazione tecnica del gestore e i log della piattaforma: l'operatore si era collegato alle 12:20, aveva chiuso la sessione alle 12:59, l'aveva riaperta alle 14:34, aveva completato il caricamento della documentazione alle 15:32, generato i PDF delle buste tra le 15:37 e le 15:51 e iniziato l'importazione delle buste firmate soltanto alle 16:14, quando il termine era scaduto. La Regione ha inoltre evidenziato che, nella stessa giornata, undici operatori avevano regolarmente trasmesso 120 offerte, comprese numerose negli ultimi minuti utili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il meccanismo di sospensione e proroga del termine per la presentazione telematica opera in presenza di un comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma imputabile alla stazione appaltante o al gestore, oppure quando resti oggettivamente incerta la causa del tardivo invio, non essendo possibile stabilire se dipenda dal sistema o dalla negligenza dell'operatore. Non opera invece quando il ritardo è riconducibile all'organizzazione o alla condotta negligente del concorrente, cui incombe l'onere di iniziare con congruo anticipo le operazioni di caricamento, tenendo conto dei tempi tecnici e della mole dei documenti. Nel caso concreto, i log e le relazioni tecniche hanno dimostrato che la piattaforma funzionava e che il concorrente aveva iniziato l'importazione delle buste firmate solo dopo la scadenza. La chiusura della sessione per oltre un'ora e mezza, la complessità della documentazione e il mancato completamento tempestivo delle operazioni sono stati ricondotti al rischio organizzativo dell'operatore, non a un malfunzionamento impeditivo. Il TAR ha attribuito rilievo ai dati oggettivi dei file log e al fatto che numerosi altri operatori avevano trasmesso regolarmente le offerte a ridosso della scadenza. Ha escluso anche l'incertezza causale, poiché la Regione aveva fornito elementi tecnici puntuali e la ricorrente non aveva offerto un principio di prova del malfunzionamento. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il testo richiama il terzo periodo dell'art. 25, comma 2, in materia di sospensione del termine e proroga in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche.

    La sospensione e la proroga del termine per la ricezione delle offerte presuppongono un comprovato malfunzionamento della piattaforma imputabile alla stazione appaltante o al gestore, oppure un'incertezza assoluta sulla causa del tardivo invio; non sono applicabili quando il ritardo dipende dalla negligenza dell'operatore economico.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è descritta come gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023.

    Costituisce la base normativa della procedura aperta, senza che la sentenza attribuisca alla disposizione uno specifico ruolo nella decisione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, nel quadro dei principi applicabili alla gara, ma la sentenza decide sulla base delle regole sul malfunzionamento della piattaforma e sull'autoresponsabilità dell'operatore.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il rigetto è fondato sull'assenza di un malfunzionamento imputabile alla stazione appaltante e sulla condotta negligente del concorrente.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la sentenza sviluppi una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non fonda autonomamente la decisione su tale disposizione.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, la sospensione e la proroga del termine di presentazione delle offerte sono giustificate da un comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma imputabile alla stazione appaltante o al gestore, oppure dall'incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio; non operano quando il ritardo sia riconducibile alla negligenza dell'operatore economico.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di organizzare le operazioni di caricamento e invio con congruo anticipo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'upload, della quantità dei documenti e della possibilità di rallentamenti fisiologici o di necessità di assistenza.
  • I file log e le attestazioni tecniche del gestore della piattaforma, quando fondati su dati oggettivamente verificabili relativi alle interazioni tra operatore e sistema, costituiscono elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità del funzionamento della piattaforma e la sequenza temporale delle operazioni.
  • L'onere di allegazione derivante dal principio di vicinanza della prova grava sull'amministrazione con riguardo ai dati tecnici nella sua disponibilità; tuttavia, in presenza di log e relazioni tecniche puntuali, il concorrente deve fornire almeno un principio di prova del malfunzionamento per superare la ricostruzione causale del ritardo.
  • L'incertezza sulla causa del mancato invio può ricadere sulla stazione appaltante soltanto quando non sia possibile stabilire se il ritardo dipenda da un errore dell'operatore o da un vizio del sistema; tale condizione non ricorre quando i dati della piattaforma evidenziano che le operazioni decisive sono state avviate dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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