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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13301/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Tivoli. Le imputazioni provvisorie comprendevano: detenzione a fini di spaccio di 315,68 g di hashish e 5,13 g di marijuana (art. 73 d.P.R. 309/1990), detenzione illegale di una carabina ad aria compressa con energia >7,5 joule (artt. 2 e 7 L. 895/1967), detenzione di 15 caricatori e 886 munizioni per armi comuni da sparo (art. 697 c.p.), e detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia (art. 497-ter c.p.). Il ricorrente ha dedotto: insufficienza dei gravi indizi (sostanza da uso personale, degrado del principio attivo, assenza di strumenti da spaccio), erronea valutazione sulla carabina (denunciata dal padre), errore circa il luogo di rinvenimento di palette/lampeggiante (in caserma) e natura "gioco"/vecchia della tessera A.I.S.E., vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (assenza di concreti contatti con la criminalità e mancata considerazione della personalità dell'indagato) e violazione dell'art. 275, comma 2-bis (possibile applicabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con conseguente improponibilità della misura custodiale).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato coerentemente la sussistenza dei gravi indizi valutando unitariamente: il quantitativo di droga (pari a circa 386 dosi medie), l'inverosimiglianza della difesa, le modalità di custodia e il contesto (arma non denunciata, munizioni numerose, segni distintivi contraffatti). Ha confermato che la carabina ad aria compressa con energia superiore a 7,5 J è arma comune da sparo e che l'erronea convinzione circa l'obbligo di denuncia non esclude il dolo. Quanto ai segni distintivi, ha ritenuto sufficiente la mera detenzione di documenti/contrassegni idonei a trarre in inganno, anche se scaduti o grossolanamente falsificati. Sulla natura cautelare, ha condiviso la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione fondata sulla pluralità e gravità degli indizi e sulla qualità dell'indagato (appartenente all'Arma), ritenendo inadeguate misure meno gravose e giustificando gli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione della "gravità degli indizi" come elemento di probabilità di colpevolezza; la Corte conferma che il giudizio cautelare si fonda su indizi e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di coerenza logica e rispetto di legge.

  • art. 274 c.p.p.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente sulla base di dati di contesto e personalità; non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 275 c.p.p.

    art. 275, commi 1 e 2 e comma 2-bis cod. proc. pen.

    Principio di applicazione della misura meno afflittiva idonea; l'ipotesi di esclusione della custodia per possibile beneficio (comma 2-bis) non può essere data per scontata e richiede una valutazione prognostica favorevole che qui non emerge.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 4 e 5 richiamati)

    Normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; il superamento di certe quantità è indice rilevante ma non presuntivo di destinazione a spaccio, da valutare unitariamente con altri elementi; l'eventuale inquadramento nella fattispecie lieve è questione prognostica non da presumersi in sede cautelare.

  • L. 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2 e 7)

    artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Una carabina ad aria compressa con energia cinetica superiore a 7,5 joule è qualificata come arma comune da sparo; la detenzione senza titolo è punibile e il dolo è perfezionato dal possesso consapevole, non escluso da errore circa obblighi di denuncia.

  • art. 697 c.p.

    Sanziona la detenzione illegale di armi, munizioni e caricatore; il repertorio di munizioni numerose è indice di illegalità della detenzione.

  • art. 497-ter c.p.

    La mera detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di Polizia (o che ne simulino la funzione) è punita; non è necessaria l'effettiva utilizzazione né l'attualità dell'uso del documento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma di rito relativa alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice valuta unitariamente tutti gli elementi indiziari: quantità di droga, modalità di custodia, incongruenze della difesa e contesto oggettivo concorrono a fondare la gravità degli indizi; non è possibile sostituirsi a questa valutazione in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.
  • Il superamento di soglie ponderali rilevanti è un indice importante (numero di dosi ricavabili) ma non determina di per sé la destinazione a spaccio; va comunque valutato congiuntamente ad altri elementi (imballaggi, strumenti, dichiarazioni, modalità di conservazione).
  • La mera detenzione di segni distintivi o documenti che simulano funzioni di polizia integra il reato previsto dall'art. 497-ter, anche se il documento è scaduto o non è stato effettivamente usato.
  • Una carabina ad aria compressa con energia superiore a 7,5 J è considerata arma comune da sparo: la detenzione irregolare è punibile e l'errore sulla necessità di denuncia non esclude il dolo richiesto dalla norma.
  • L'appartenenza a forze dell'ordine aggrava la valutazione del rischio perché aumenta la prevedibilità che il soggetto conosca i rischi e possa sfruttare relazioni/strumenti; ciò può rafforzare la motivazione per misure cautelari più incisive.
  • Il pericolo di reiterazione va valutato in termini prognostici sulla base della persistenza di condizioni oggettive e della personalità del soggetto; non è richiesta la prova di imminenti occasioni di recidiva.
  • La possibilità che un reato possa essere inquadrato nell'ipotesi attenuata o che l'imputato ottenga benefici (es. sospensione condizionale) non impedisce automaticamente l'applicazione di misure cautelari se tale prospettiva non è ragionevolmente prevedibile alla luce degli elementi di causa.

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