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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 30 settembre 2024, n. 3199, nella parte in cui condanna alle spese di giudizio l’amministrazione intimata.

Giustizia amministrativa202501144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3199 del 30 settembre 2024, limitatamente alla rifusione delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parti vittoriose)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla precedente sentenza, notificata al Comune il 17 gennaio 2025, sostenendo che l’amministrazione non avesse ancora adempiuto all’obbligo di rifondere le spese processuali. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha contestato l’inadempimento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione alla statuizione sulle spese e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto provato l’inadempimento del Comune, valorizzando la mancata costituzione e il silenzio dell’amministrazione sul fatto dedotto, nonché l’osservanza delle formalità processuali. Ha ordinato al Comune di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte se anteriore, i provvedimenti necessari per dare esatto adempimento alla sentenza precedente, limitatamente alla rifusione delle spese. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. È stata invece respinta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già previsto è stato ritenuto sufficiente a rimuovere rapidamente l’inerzia. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna richiesta dai ricorrenti è stata negata perché, nel caso concreto, la previsione della nomina del commissario ad acta alla scadenza del termine assegnato è stata ritenuta sufficiente e non necessaria una distinta condanna ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di contestazioni specifiche possono concorrere a provare l’inadempimento allegato dal ricorrente, quando siano state osservate le formalità processuali e l’amministrazione non abbia fornito elementi contrari.
  • Quando l’amministrazione non abbia eseguito una statuizione giudiziale sulle spese, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine determinato e, per l’ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine successivo.
  • La predisposizione di un meccanismo surrogatorio mediante commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, può rendere non necessaria un’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando tale meccanismo sia idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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