Cassazione Penale, Sentenza n. 33432/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge per il mancato esperimento della procedura di definizione amministrativa ex art. 318-bis D.lgs. 152/2006, ritenuta dal ricorrente condizione di procedibilità; 2) vizio di qualificazione giuridica e manifesta illogicità della motivazione rispetto agli artt. 279 e 272 D.lgs. 152/2006: l'attività esercitata sarebbe autoriparazione meccanica (esente da autorizzazione per emissioni) e non autocarrozzeria; 3) violazione di legge e carenza motivazionale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., contraddetta però dalla valutazione attenuante e dalla pena minima applicata; 4) violazione di legge per la confisca disposta ex art. 240 c.p., ossia mancanza di motivazione sul nesso di strumentalità/diretta correlazione e sulla prognosi di pericolosità che giustifichi la confisca facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (l'omessa procedura amministrativa ex art. 318-bis non impedisce l'esercizio dell'azione penale quando l'organo di vigilanza legittimamente non impartisca prescrizioni); il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'attività rientra tra quelle con emissioni "scarsamente rilevanti" e non è soggetta ad autorizzazione ex art. 272 T.U. Ambientale (Allegato IV, parte I, lett. k), con la conseguenza dell'insussistenza del reato contestato nel capo b) relativo all'esercizio senza autorizzazione; il terzo motivo (art. 131-bis) ha evidenziato carenza motivazionale nella sentenza di merito ma la Corte, ritenendo più favorevole al reo l'annullamento per insussistenza del reato b) e l'annullamento per prescrizione del reato a) (come rilevato anche dal Procuratore Generale), non ha provveduto a riconoscere direttamente la non punibilità; il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la confisca facoltativa prevista è viziata da motivazione insufficiente sul nesso di strumentalità e sulla prognosi di pericolosità, pertanto la confisca è stata revocata. Complessivamente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) - art. 256
Articolo richiamato per i reati ambientali contestati (tra cui gestione illecita di rifiuti): utilizzato nella ricostruzione del capo di imputazione relativo al deposito incontrollato di rifiuti speciali.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 279
Norma sanzionatoria richiamata per il reato di esercizio di attività senza le prescritte autorizzazioni/adempimenti; la Corte evidenzia che, per omissione della comunicazione prevista dalle norme, la fattispecie è stata in parte depenalizzata dal D.lgs. 102/2020 (ora sanzione amministrativa).
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 272
«Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico»
La Corte interpreta l'art. 272 e l'Allegato IV, parte I (lett. k) nel senso che le autorimesse e le officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle con verniciatura, sono attività a emissioni scarsamente rilevanti e pertanto non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera: ciò esclude la rilevanza penale del capo b).
Art. 318-bis D.lgs. 152/2006
Norma che disciplina la procedura di definizione amministrativa delle contravvenzioni ambientali: la Corte ritiene che la mancata applicazione formale della procedura non determini improcedibilità dell'azione penale quando l'organo di vigilanza legittimamente non impartisca prescrizioni e l'indagato possa comunque chiedere oblazione.
Art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte rileva carenza motivazionale nella sentenza di merito nel rigetto della causa ma, dato l'esito favorevole del ricorso per altri motivi, non procede a riconoscerla in via sostitutiva.
Art. 240 c.p.
Norma sulla confisca (anche facoltativa) delle 'cose che servirono a commettere il reato': la Corte ribadisce che, per la confisca facoltativa, è necessario un accertamento concreto del nesso di strumentalità e della prognosi di pericolosità; la sentenza di merito è carente su questo punto e la confisca è stata revocata.
D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102
Modifiche al T.U. Ambientale che, tra l'altro, hanno depenalizzato la mancata preventiva comunicazione per attività di emissioni scarsamente rilevanti (trasformando la sanzione penale in amministrativa ai sensi dell'art. 279, comma 3). La Corte utilizza tale elemento per qualificare la natura non penale di talune omissioni oggi.
Art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato come regola procedurale per la corretta riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio di cassazione quando necessario.
Massime di principio
- L'omessa attivazione formale della procedura di regolarizzazione amministrativa ex art. 318-bis D.lgs. 152/2006 non comporta automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale se l'organo di vigilanza legittimamente non ha impartito prescrizioni; l'imputato può comunque chiedere oblazione.
- Le officine meccaniche di riparazione (senza operazioni di verniciatura) rientrano tra le attività a emissioni "scarsamente rilevanti" ai sensi dell'art. 272 e dell'Allegato IV (lett. k) e, pertanto, non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni: la loro mancata comunicazione, ove prevista da normativa regionale, può essere oggi sanzionata amministrativamente in seguito alle modifiche del D.lgs. 102/2020.
- Per la confisca facoltativa (art. 240 c.p.) non è sufficiente una formula generica che indichi che il bene è stato usato per commettere il reato: il giudice deve motivare concretamente il nesso di strumentalità e offrire una prognosi sulla pericolosità/diretta correlazione che giustifichi la misura.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede adeguata e specifica motivazione: se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o carente, la Corte può riconoscerla solo se i presupposti risultano chiari e desumibili dagli atti, altrimenti può privilegiare altre soluzioni processuali favorevoli (es. annullamento per insussistenza o prescrizione).
- Le modifiche normative (es. D.lgs. 102/2020) possono trasformare condotte precedentemente penalmente rilevanti in illeciti amministrativi: verificare sempre la normativa vigente al momento del fatto e successivamente intervenuta per valutare rilevanza penale o amministrativa.
- In sede di cassazione, quando emergono vizi di motivazione o di diritto che incidono sulla sussistenza del fatto o sulla legittimità delle misure (es. confisca), la Corte può annullare senza rinvio qualora la rettifica non richieda nuovi accertamenti di fatto.
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