Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 639/2025 del 5 maggio del 2025

Giustizia amministrativa202505672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 639/2025, nella parte in cui ha annullato la disciplina regolamentare provinciale del 2023 e gli atti tariffari conseguenti relativi al canone unico patrimoniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia di Foggia ha appellato la sentenza del TAR limitatamente al capo favorevole all’impresa produttrice di energia da fonti rinnovabili. Il primo motivo articolava censure di error in procedendo e in judicando, violazione degli artt. 1, commi 817, 826, 831 e 831-bis, della l. n. 160/2019, violazione dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, nonché degli artt. 3, 97 e 119 Cost. e degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. La Provincia sosteneva, anzitutto, che il TAR fosse incorso in ultrapetizione, avendo fondato l’annullamento sulla specialità della disciplina di cui all’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e sulla natura fissa dell’importo di 800 euro, mentre la ricorrente avrebbe dedotto soltanto l’illegittima interpretazione provinciale della norma di interpretazione autentica. Nel merito, l’appellante sosteneva che gli 800 euro costituissero una soglia minima e non una tariffa fissa e invariabile; che dovesse applicarsi il criterio ordinario di calcolo del CUP, anche in forza del principio di invarianza del gettito e dell’autonomia finanziaria degli enti locali; che il comma 831-bis disciplinasse una fattispecie distinta; che l’art. 5, comma 14-quinquies, avesse portata innovativa e non meramente interpretativa; e che la disciplina producesse una disparità di trattamento irragionevole a favore dei produttori di energia. Con il secondo motivo la Provincia ha riproposto, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., sotto i profili dell’onerosità dell’uso dei beni pubblici, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR nella parte impugnata. Quanto alla censura di ultrapetizione, ha affermato che, anche ove il primo giudice avesse deciso sulla base di argomenti non esattamente coincidenti con quelli dedotti, ciò non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; in applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice di secondo grado avrebbe comunque dovuto esaminare nel merito la censura effettivamente proposta. Nel merito, richiamando integralmente le proprie precedenti sentenze nn. 8062/2025 e 9447/2025, il Collegio ha ritenuto fondata la tesi dell’impresa. L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021 interpreta l’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 nel senso che tra le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all’erogazione di un servizio a rete rientrano anche quelle effettuate da imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, compresa la produzione e il trasporto dell’energia elettrica. Per tali occupazioni, l’importo di 800 euro costituisce un canone annuo fisso e forfettario, non una mera soglia minima liberamente incrementabile dagli enti locali. L’attività di produzione di energia elettrica, anche senza allacci diretti con gli utenti finali, è strumentale alla fornitura del servizio di pubblica utilità. La disciplina speciale prevale sul criterio ordinario di calcolo del CUP previsto per le Province dai commi 826, 828 e 829 dell’art. 1 della l. n. 160/2019. Il comma 831-bis riguarda un diverso settore, relativo alle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non può essere utilizzato quale parametro interpretativo per la disciplina dell’energia. Il principio di invarianza del gettito non consente di disapplicare o neutralizzare la disciplina speciale legislativa. Il Collegio ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, già esaminata e disattesa nei precedenti richiamati, con riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 817, 826, 828, 829, 831 e 831-bis, l. n. 160/2019

    Il comma 831 disciplina in modo speciale il canone per le occupazioni permanenti con impianti funzionali all’erogazione di servizi a rete; per le occupazioni riconducibili alla norma interpretativa, l’importo di 800 euro è fisso e forfettario. I commi 826, 828 e 829 dettano invece il criterio ordinario applicabile alle Province, recessivo rispetto alla disciplina speciale. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso, quello delle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    La disposizione ha natura di interpretazione autentica e include nella disciplina del comma 831 anche le imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità. L’espressione “misura minima di 800 euro” individua l’ammontare fisso e forfettario dovuto per tale tipologia di occupazioni, non una base tariffaria che l’ente locale possa aumentare liberamente.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    È legittima la motivazione mediante sintetico richiamo a precedenti conformi, purché questi contengano la ratio decidendi applicabile alla controversia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    La sentenza può rinviare ai precedenti conformi per la motivazione, nel rispetto dell’esigenza di rendere comprensibile l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 105 c.p.a.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ove dedotta in appello, non determina automaticamente il rinvio al primo giudice; opera l’effetto devolutivo e il giudice d’appello decide nel merito la censura effettivamente proposta.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    L’obbligo di sinteticità consente una motivazione mediante richiamo integrale a precedenti conformi, quando questi siano pertinenti e sufficienti a fondare la decisione.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina agevolativa del canone per le imprese strumentali alla fornitura di servizi energetici non è stata ritenuta irragionevole né lesiva del principio di uguaglianza.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina del canone fisso non è stata ritenuta incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 119 Cost.

    Il principio di autonomia finanziaria degli enti locali e quello di invarianza del gettito non prevalgono sulla disciplina legislativa speciale che determina il canone dovuto.

Massime di principio

  • L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, interpreta l’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 nel senso che tra le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all’erogazione di un servizio a rete rientrano anche quelle effettuate da imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, compresa la produzione e il trasporto dell’energia elettrica.
  • Per le occupazioni del suolo pubblico riconducibili all’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, l’importo di 800 euro costituisce un canone annuo fisso e forfettario e non una mera soglia minima che l’ente locale possa incrementare mediante l’applicazione dei criteri ordinari di calcolo del canone unico patrimoniale.
  • L’attività privata di produzione di energia elettrica rientra tra le attività strumentali alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche quando l’impresa non abbia rapporti o allacci diretti con gli utenti finali, purché l’attività sia funzionale al trasporto e alla distribuzione dell’energia.
  • La disciplina speciale del canone prevista per le occupazioni con impianti funzionali all’erogazione di servizi a rete prevale sui criteri ordinari di determinazione del canone applicabili alle Province; il principio di invarianza del gettito e l’autonomia finanziaria degli enti locali non consentono di disapplicare o aumentare il canone legislativamente determinato.
  • Quando in appello è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per ultrapetizione del giudice di primo grado, l’effetto devolutivo impone al giudice d’appello di esaminare nel merito la censura effettivamente proposta, senza rinviare automaticamente la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliOccupazione di suolo pubblicoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.