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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03160/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento e i relativi atti presupposti, chiedendone l’annullamento per omessa/not non provata notificazione delle cartelle e dell’avviso di accertamento esecutivo. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica degli atti presupposti. In appello l’ente della riscossione aveva sostenuto di aver effettivamente prodotto sia le relate di notifica sia gli avvisi di ricevimento, oltre agli estratti di ruolo, ma la Corte territoriale aveva confermato il rigetto ritenendo insufficienti gli estratti di ruolo e affermando, erroneamente secondo la ricorrente, che mancassero le prove della notificazione. Con il ricorso per cassazione l’ente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973, 140 c.p.c. e art. 8 L. 890/1982, per travisamento del contenuto documentale, avendo la CTR ritenuto non prodotti documenti che invece erano in atti; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si denunciava l’erroneità dell’annullamento integrale dell’intimazione, che avrebbe dovuto eventualmente essere solo parziale limitatamente agli atti asseritamente non notificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la CTR aveva travisato il contenuto degli atti di appello, omettendo di considerare documenti decisivi già prodotti (relate di notifica e avvisi di ricevimento), e che il vizio era deducibile in cassazione in assenza di doppia conforme e per il rilievo decisivo della documentazione trascurata. Ha inoltre accertato l’omessa pronuncia della CTR sul secondo motivo di appello, relativo alla portata solo parziale dell’eventuale annullamento dell’intimazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per il travisamento della prova documentale e la valutazione degli atti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per l’erronea valutazione del contenuto dei documenti prodotti.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alle modalità di notifica degli atti della riscossione e alla prova della notificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della notifica in caso di irreperibilità o assenza del destinatario.

  • art. 8 L. 890/1982

    Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta e della prova della ricezione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/omessa pronuncia e per il travisamento processuale dedotto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere l’operatività dello sbarramento alla censura in presenza di ragioni decisorie non coincidenti tra primo e secondo grado.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato, in relazione all’insegnamento delle Sezioni Unite, come rimedio della revocazione per errore di fatto nei casi di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento può integrare vizio denunciabile in cassazione quando il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e il giudice di merito ne abbia dato una lettura erronea; se invece si tratta di mero errore percettivo su un dato incontestato, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto.
  • La mancata considerazione di documenti decisivi può essere censurata in cassazione solo se il documento trascurato è idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire l’esito della decisione.
  • Lo sbarramento della c.d. doppia conforme richiede che le decisioni di primo e secondo grado si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo; se i giudici di appello omettono di esaminare documenti o questioni diverse da quelle affrontate in primo grado, il limite non opera.
  • Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello trascuri di esaminare uno specifico motivo di gravame ritualmente devoluto, limitandosi a trattare altre questioni non coincidenti con la censura proposta.
  • In materia di riscossione, l’estratto di ruolo, da solo, non è sufficiente a dimostrare la regolare notificazione degli atti presupposti quando la controparte contesti specificamente la prova della notifica e siano necessari le relate e/o gli avvisi di ricevimento; la valutazione deve però avvenire tenendo conto di tutti i documenti effettivamente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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