Sentenza n. 129/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del Prefetto di Pescara, prot. 0004809 del 26.01.2021, notificato dalla Questura di Pescara- Direzione di Polizia Amministrativa- addì 3.2.2021; - di ogni atto richiamato, connesso, prodromico e/o consequenziale ivi compresa la nota n. 62934 in data 10.11.2020 con la quale la Questura di Pescara ha comunicato, in relazione al rinnovo della licenza porto di pistola per difesa personale, la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e la nota n. 69318 del 3.12.2020 di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, fondato sul venir meno dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, già rilasciata e successivamente rinnovata. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo che il decreto si sarebbe limitato a richiamare la nota della Questura senza considerare il precedente godimento della licenza, l'assenza di abusi nell'uso dell'arma e la persistente necessità dell'autorizzazione in relazione alla propria attività commerciale, caratterizzata dalla movimentazione di denaro anche in orari notturni. Ha inoltre contestato l'insussistenza dei presupposti ostativi previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che le tre condanne penali richiamate dall'Amministrazione riguardavano fattispecie non connesse all'uso delle armi e non consentivano di desumere un complessivo giudizio di inaffidabilità. Ha chiesto anche la riunione con altro giudizio avente a oggetto la nota della Questura presupposta.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'istanza di riunione per ragioni di economia processuale. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso. In materia di porto d'armi l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità tecnica nel valutare l'affidabilità del richiedente e il pericolo, anche soltanto generico, di abuso dell'arma, sulla base di una prognosi probabilistica e non secondo il livello di certezza richiesto nel processo penale. Le tre condanne intervenute tra il 2015 e il 2019, pur riferite a reati eterogenei e non direttamente connessi all'uso delle armi, erano idonee a compromettere il requisito di irreprensibilità e a giustificare il dubbio sull'affidabilità complessiva del richiedente. Il giudice ha escluso che i precedenti rinnovi vincolassero l'Amministrazione: a ogni rinnovo deve essere compiuta una valutazione attuale e autonoma, anche rivalutando circostanze già note, senza che la precedente titolarità si trasformi in un diritto quesito. In ogni caso, l'ultima condanna, divenuta irrevocabile durante il periodo di validità dell'ultimo rinnovo, costituiva un fatto sopravvenuto. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della dimostrazione del bisogno, la mera attività commerciale svolta dal ricorrente, nonché la movimentazione di denaro, in assenza di una concreta e circostanziata dimostrazione del rischio per l'incolumità personale. Il decreto è stato quindi confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La permanenza dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità costituisce presupposto per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di polizia.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La disciplina del porto e della detenzione delle armi è stata richiamata quale base normativa del potere esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente di negare il porto d'armi quando non sussistano le condizioni di affidabilità e buona condotta richieste dalla normativa.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego è stato preceduto dal preavviso di rigetto, non riscontrato dal ricorrente.
art. 699 c.p.
È stato richiamato quale espressione del generale divieto di portare armi, rispetto al quale la licenza costituisce un'eccezione.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
È stato richiamato insieme all'art. 699 c.p. per evidenziare la natura eccezionale delle autorizzazioni relative alle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce un diritto del richiedente, ma un interesse subordinato al superiore interesse pubblico alla sicurezza e alla rigorosa verifica dell'affidabilità personale.
- Nel valutare l'affidabilità ai fini del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico sul pericolo di abuso anche su precedenti penali non direttamente connessi all'uso delle armi, purché oggettivamente idonei a incidere sulla complessiva irreprensibilità e sul rispetto della legge.
- La valutazione dell'affidabilità del richiedente può essere condotta secondo un criterio probabilistico, non richiedendo il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale; è sufficiente un attendibile giudizio di maggiore probabilità del pericolo di abuso dell'arma.
- A ogni rinnovo della licenza di porto d'armi l'Amministrazione deve compiere una valutazione attuale e autonoma della situazione del richiedente, senza essere vincolata dai precedenti rinnovi e potendo rivalutare anche circostanze già conosciute.
- La mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di un'attività economica o la disponibilità di denaro non dimostrano di per sé il bisogno qualificato di portare un'arma per difesa personale; occorre una concreta e circostanziata prova del rischio per l'incolumità.
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