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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 482 del 2022: - dell’ordinanza di ripristino dei luoghi dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. 1/2022 del 25.06.2022, notificata in pari data; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano prot. n. AOO.UMCAR01.23/03/2022.0003271 del 23.03.2022; - della comunicazione interlocutoria dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, prot. AOO.UMCAR01.19/5/2022.0005558 del 19.05.2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o collegati e/o consequenziali rispetto ai suindicati provvedimenti gravati ivi compresi: la nota dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano del 21.11.2019 (UMDCA-UMCAR01-1-2019-11-21-0013642); la relazione del Responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano in data 10.03.2022; il parere pro veritate dell’Avv. Paolo Coli del 18.03.2022; le segnalazioni richiamate in seno all’ordinanza di ripristino sub doc. A16 e che sarebbero pervenute all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Reggio Emilia, rispettivamente il 16.09.2021 (comunicazione prot. n. 11759/2021) ed il 02.02.2022 (comunicazione prot. n. 1116/2022); … in via subordinata per l'annullamento e/o la revoca … degli atti sopra indicati, avuto quanto meno specifico riguardo alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente; - del provvedimento dell’Unione Montana prot. AOO.UMCAR01.29/11/2022.0014113 del 30 settembre 2022 (motivi aggiunti); quanto al ricorso n. 483 del 2022: - dell'ordinanza del Comune di Ventasso n. 73 prot. n. 10181 del 23.09.2022 e notificata il 27.10.2022, recante ad oggetto: “Ordinanza Sindacale ex art. 192 D.Lgs. 152/2006-Rimozione rifiuti”; - della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Ventasso, prot. n. 3897 del 13.04.2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o collegati e/o consequenziali rispetto ai suindicati provvedimenti gravati ivi compresi: il parere pro veritate dell'Avv. Paolo Coli del 18.03.2022 e la nota del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri di Reggio Emilia n. 237/5/2021 datata 16.09.2021, anch'essa richiamata in seno ai provvedimenti suindicati, ma ad oggi non esibita; … in via subordinata per l’annullamento e/o la revoca … degli atti sopra indicati, avuto quanto meno specifico riguardo alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente.

Giustizia amministrativa202200483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dell’Unione Montana di ripristino dello stato dei luoghi e successiva diffida, nonché ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti derivanti dal taglio boschivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due distinti complessi provvedimentali, riuniti per connessione. Nel ricorso R.G. 482/2022 ha contestato l’ordinanza dell’Unione Montana, adottata ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 30/1981, con cui gli era stato ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi e di adempiere alle prescrizioni dell’autorizzazione al taglio a raso dell’abetina di Monte Segalari, nonché la successiva diffida. Ha dedotto la propria estraneità alle operazioni, sostenendo che l’autorizzazione fosse intestata all’impresa esecutrice del taglio; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione della disciplina sulla responsabilità personale; sviamento, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e lesione dell’affidamento. Ha inoltre contestato la qualificazione come rifiuti del materiale legnoso di risulta, sostenendo che ramaglie, cimali e residui fossero materiale forestale destinato alla produzione di cippato e dunque escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi degli artt. 183, 184, 185 e 184-bis del d.lgs. 152/2006, chiedendo anche una consulenza tecnica o verificazione. Nel ricorso R.G. 483/2022 ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Ventasso, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che gli imponeva la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei residui legnosi e il ripristino dei luoghi. Ha dedotto la duplicazione e l’aggravamento dell’azione amministrativa rispetto all’ordinanza dell’Unione Montana; la propria estraneità; l’erroneo richiamo all’art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. 267/2000 e l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; nonché gli ulteriori vizi relativi alla qualificazione del materiale come rifiuto e alla motivazione, istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza dell’atto.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rilevando la connessione soggettiva e oggettiva e l’identità sostanziale delle censure. Ha respinto il ricorso contro l’ordinanza dell’Unione Montana e la successiva diffida. Il Collegio ha ritenuto comprovato il diretto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda: il progetto indicava anche la sua impresa tra i richiedenti; egli aveva prestato la fideiussione a garanzia degli obblighi; aveva interloquito con l’Unione Montana assumendosi la responsabilità dell’ultimazione dei lavori; aveva stipulato il contratto per il taglio e aveva chiesto la proroga dell’autorizzazione. Pertanto, il suo coinvolgimento nel procedimento e nell’ordine di ripristino era legittimo e adeguatamente motivato. Il TAR ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dei residui del taglio come rifiuti non pericolosi. La nozione di rifiuto dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 è stata interpretata in senso funzionale: rilevano la condotta del detentore, l’abbandono e l’obbligo o l’intenzione di disfarsi del materiale, non soltanto le sue caratteristiche intrinseche o la sua astratta riutilizzabilità. Nel caso concreto, i residui erano rimasti per anni nell’area di taglio, in cumuli estesi e accessibili, senza essere cippati, rimossi o destinati a un’utilità effettiva; ciò dimostrava una situazione oggettiva di abbandono e inutilità. La richiesta di consulenza tecnica o verificazione è stata respinta perché la qualificazione risultava sufficientemente dimostrata dagli atti e dalle condizioni materiali accertate. È stato poi respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale. Il TAR ha escluso la duplicazione illegittima dei provvedimenti, poiché l’ordinanza dell’Unione Montana perseguiva il ripristino degli obblighi forestali e delle prescrizioni dell’autorizzazione, mentre l’ordinanza del Sindaco era diretta alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, sulla base di competenze e presupposti normativi differenti. Il richiamo all’art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. 267/2000 è stato qualificato come mero refuso, non invalidante, poiché l’ordinanza richiamava espressamente l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e conteneva gli elementi richiesti da tale disposizione. Anche le censure sulla qualificazione dei residui come rifiuti sono state respinte per le medesime ragioni già esposte con riguardo al primo ricorso. I due ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in favore dell’Unione Montana e in € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Ventasso.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per parti, oggetto e questioni trattate.

  • art. 15, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 30/1981

    il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile

    Il pagamento della sanzione non elimina l’obbligo di ripristino; in caso di inadempimento l’ente competente può ordinare il ripristino e procedere in danno.

  • art. 21, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 13/2015

    Attribuisce ai Comuni e alle Unioni le funzioni già delegate in materia forestale, comprese vigilanza e accertamento delle violazioni.

  • art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

    La qualificazione di rifiuto è funzionale e dipende dalla condotta oggettiva del detentore, dall’abbandono e dall’obbligo o intenzione di disfarsi, non solo dalla natura intrinseca o dalla possibile riutilizzabilità del materiale.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi

    Il Sindaco dispone con ordinanza la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili cui l’abbandono sia imputabile a dolo o colpa, anche in solido con proprietari o titolari di diritti sull’area quando ricorrano i presupposti.

  • art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. 267/2000

    Il richiamo errato o eccedente a tale disposizione costituisce mero refuso quando l’ordinanza sia correttamente fondata sull’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e ne contenga gli elementi essenziali.

  • art. 185 d.lgs. 152/2006

    Le esclusioni dalla disciplina dei rifiuti non operano quando, in concreto, il materiale forestale risulti abbandonato e privo di effettiva destinazione utile.

  • art. 184-bis d.lgs. 152/2006

    La possibile qualificazione come sottoprodotto richiede la sussistenza concreta dei relativi presupposti; l’astratta riutilizzabilità del materiale non esclude di per sé la qualifica di rifiuto.

Massime di principio

  • La legittima destinataria di un ordine di ripristino forestale può essere individuata non soltanto nel soggetto formalmente intestatario dell’autorizzazione, ma anche nell’operatore che risulti concretamente coinvolto nella richiesta, nel finanziamento, nella gestione o nell’esecuzione dell’intervento e che abbia assunto obblighi relativi all’ultimazione dei lavori.
  • La qualificazione di una sostanza come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 ha carattere funzionale: l’astratta possibilità di riutilizzo o valorizzazione economica non è sufficiente a escludere la qualifica di rifiuto quando, alla luce di dati oggettivi, il materiale sia stato abbandonato o sia rimasto depositato per lungo tempo senza effettiva destinazione utile.
  • I residui legnosi derivanti da un taglio boschivo possono essere qualificati come rifiuti non pericolosi quando siano lasciati per anni nell’area di lavorazione, in condizioni di abbandono, senza cippatura, conferimento o altra concreta attività di recupero, anche se il detentore affermi di volerli successivamente valorizzare.
  • L’ordinanza di ripristino degli obblighi forestali e l’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti non costituiscono duplicazione illegittima quando siano adottate da amministrazioni diverse, sulla base di competenze e presupposti normativi differenti e perseguano finalità autonome.
  • Il richiamo erroneo a una disposizione normativa non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando risulti riconoscibile la corretta base giuridica dell’esercizio del potere e il provvedimento contenga gli elementi sostanziali richiesti dalla disciplina effettivamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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