Sentenza n. 1250/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Responsabile del Settore III – Affari Tecnici - del Comune di Martano ha ingiunto al ricorrente di demolire le “opere abusive” insistenti sul terreno di sua proprietà entro 90 giorni; - ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi incluso il verbale di accertamento del 13/12/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione, da eseguire entro 90 giorni, del muro di cinta e delle strutture metalliche realizzati sul fondo agricolo in difformità dal permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, contestando la qualificazione abusiva delle opere. Con i primi due motivi ha sostenuto che il muro di cinta e le strutture metalliche rientrassero nell’attività edilizia libera o, al più, fossero soggetti a SCIA, sicché non occorreva un permesso di costruire e l’eventuale illecito avrebbe dovuto comportare una sanzione pecuniaria anziché demolitoria. Ha inoltre dedotto che le strutture metalliche fossero pertinenziali all’immobile aziendale. Con il terzo motivo ha lamentato difetto e contraddittorietà della motivazione, per mancata precisa qualificazione degli abusi e omessa spiegazione della scelta della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione all’ASL di Lecce, i cui accertamenti avevano occasionato l’avvio del procedimento, e ha difeso la consistenza dell’istruttoria e la rilevanza edilizia delle opere.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità senza svolgere un’autonoma motivazione sul punto. Ha rigettato i primi due motivi: il muro, alto complessivamente 2,2 metri, composto da base in blocchi di tufo e sovrastante rete metallica e sviluppato lungo tutto il perimetro di un fondo di 16.077 mq, ha impatto visivo e incidenza sulla conformazione estetica e funzionale dell’area tali da costituire nuova costruzione, non una mera recinzione riconducibile allo ius excludendi alios. Anche le strutture metalliche risultano, sulla base del verbale di sopralluogo del 13 dicembre 2021, delle fotografie e del decreto ASL richiamato per relationem, di dimensioni significative e stabilmente ancorate al suolo. Il ricorrente non ha fornito elementi sulle loro caratteristiche concrete; la pertinenzialità è comunque esclusa perché la nozione urbanistica riguarda opere modeste, accessorie e prive di autonomia funzionale, mentre qui si realizzano nuovi volumi, e perché la SCIA per l’allevamento avicolo era stata dichiarata irricevibile il 2 aprile 2021 e non impugnata, sicché mancava un legittimo compendio aziendale cui le opere potessero accedere. La difformità dal permesso di costruire non era contestata. Il terzo motivo è stato respinto: la demolizione è atto vincolato e la motivazione è sufficiente quando descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività; il Comune aveva dato conto della natura degli interventi, dell’assenza del titolo e dell’irricevibilità della SCIA. Non era quindi pertinente invocare la sanzione pecuniaria prevista per opere soggette a SCIA, poiché gli interventi non rientravano né nell’edilizia libera né tra quelli soggetti a SCIA. Ricorso integralmente respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Alla luce di quanto precede, i primi due motivi di doglianza devono essere integralmente disattesi.
La norma è applicabile alla demolizione delle opere abusive qualificate come interventi di nuova costruzione, realizzati in difformità dal permesso di costruire.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Alla luce delle sue caratteristiche concrete, dunque, il manufatto è indubbiamente qualificabile come “nuova costruzione”, ai fini di cui al d.p.r. 380/2001.
La qualificazione come nuova costruzione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera: consistenza, stabilità, autonomia e incidenza apprezzabile sull’assetto estetico e funzionale dell’area.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Nessuna delle opere edilizie contestate al ricorrente è ascrivibile al genus dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.p.r. 380/2001.
Un muro perimetrale di rilevante altezza ed estensione e strutture metalliche di dimensioni significative e stabilmente infisse al suolo non sono riconducibili all’attività edilizia libera.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Sono invece inconferenti i richiami in ordine all’omesso esame dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.p.r. 380/2001, giacché – per le ragioni evidenziate – gli interventi contestati al ricorrente non sono ascrivibili al genus dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.p.r. 380/2001 né sono soggetti a SCIA ex art. 22 d.p.r. 380/2001.
La disciplina della SCIA non si applica a opere che, per caratteristiche e consistenza, costituiscono nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Sono invece inconferenti i richiami in ordine all’omesso esame dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.p.r. 380/2001, giacché – per le ragioni evidenziate – gli interventi contestati al ricorrente non sono ascrivibili al genus dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.p.r. 380/2001 né sono soggetti a SCIA ex art. 22 d.p.r. 380/2001.
La sanzione pecuniaria prevista per gli interventi soggetti a SCIA non è pertinente quando le opere contestate sono nuove costruzioni non riconducibili né all’edilizia libera né al regime della SCIA.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Quanto alle costruzioni metalliche, il verbale di sopralluogo del 13/12/2021 e la documentazione fotografica ivi allegata nonché il decreto del 26/11/2021 n. 20 dell’ASL di Lecce, richiamato per relationem nel provvedimento impugnato ex art. 3, co. 3 legge n. 241/1990 attestano la significativa dimensione dei manufatti in parola e il loro stabile radicamento al terreno.
Il provvedimento può fondare la ricostruzione dei fatti anche mediante richiamo per relationem ad atti istruttori che documentino le caratteristiche delle opere.
Massime di principio
- La natura edilizia di una recinzione va accertata in concreto considerando materiali, dimensioni, stabilità, autonomia e impatto ambientale, estetico e funzionale: un manufatto di rilevante altezza ed estensione, stabilmente realizzato e idoneo a modificare sensibilmente la conformazione dell’area, costituisce nuova costruzione e non una mera manifestazione dello ius excludendi alios.
- La pertinenza urbanistica ricorre solo per opere modeste, accessorie a un’opera principale e prive di autonomia funzionale; non sussiste quando il manufatto realizza nuovi volumi o altera la sagoma, né quando manca un legittimo compendio principale cui possa accedere.
- La demolizione di opere abusive è un atto vincolato la cui motivazione è sufficiente se descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività; non è necessaria un’ulteriore motivazione sulla scelta della demolizione quando gli interventi non appartengono alle categorie assoggettate a SCIA o di edilizia libera.
- L’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per gli interventi soggetti a SCIA presuppone che le opere rientrino effettivamente in tale regime; non è invocabile per manufatti qualificabili come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.
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