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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito della sentenza n. 500/2024 del Tribunale di Pescara-RG 1579/2023 notificata come per legge in data 25/10/2024, avente a oggetto Bonus Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile sul riconoscimento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 500/2024 del Tribunale di Pescara, relativa al riconoscimento del Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio, gli uffici ministeriali hanno aperto il borsellino elettronico e accreditato la somma spettante in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi rappresentato l'integrale soddisfazione della propria pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in conseguenza dell'apertura del borsellino elettronico e dell'accredito della somma dovuta, con piena soddisfazione dell'interesse della ricorrente. Ha inoltre posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando l'interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite: qualora l'adempimento intervenga solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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