Sentenza n. 13409/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero (Spagna) per l’insegnamento nel sostegno, presentata dalla ricorrente il 19 giugno 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 19 giugno 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, al fine di poter essere inserita nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero non ha concluso il procedimento né adottato un provvedimento espresso. È stata dedotta la violazione dell’obbligo di provvedere, in ragione del decorso dei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonché la conseguente illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di alcun provvedimento. Nel caso concreto, il Ministero non aveva risposto alla domanda del 19 giugno 2025 e non risultavano richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha quindi ravvisato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, per un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, cui è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento è indicato in trenta giorni; la sua scadenza senza provvedimento, a fronte di un’istanza formale, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il TAR individua un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 29 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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