Sentenza n. 2101/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 44181 presentata in data 26 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 26 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza una decisione espressa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, relativo alla verifica della completezza documentale entro trenta giorni, e il comma 6, che prevede l'adozione del provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento espresso. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura massiva dei procedimenti. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempienza, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a fondare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito giudizialmente e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →