Sentenza n. 7577/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - della determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 che ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tra cui la ricorrente del c.d. pay back per gli anni dal 2015 al 2018; - dei presupposti D.M. 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022, e 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 7 novembre 2019 e di ogni altro accordo in Conferenza eventualmente rilevante; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; MOTIVI AGGIUNTI: - dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023, comunicata a mezzo pec del 10 febbraio 2023, recante “Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e statali relativi al riparto e alla determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il ricalcolo degli oneri di riparto e i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determina della Regione Puglia che aveva stabilito il riparto, tra le aziende fornitrici di dispositivi medici, degli oneri del payback per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'atto regionale di presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e di ricalcolo degli oneri di riparto. Prima della trattazione del merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto tra la cessazione della materia del contendere prevista, sul piano letterale, dalla disciplina del meccanismo di adesione al payback e la qualificazione processuale della vicenda: l'adesione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione perché la ricorrente ha conseguito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, ma tale risultato è diverso dal bene della vita originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito della legittimità degli atti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«la cessazione della materia del contendere»
La disciplina consente l'adesione a un meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback, con conseguimento del pagamento delle somme dovute in misura ridotta; tale risultato non coincide con l'annullamento degli atti impugnati e determina processualmente l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione processuale della controversia.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione della controversia che gli consente di conseguire un'utilità economica diversa dall'eliminazione degli atti impugnati, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La previsione legislativa della cessazione della materia del contendere non impone necessariamente tale qualificazione processuale: se l'utilità conseguita dal ricorrente è diversa dal bene della vita perseguito con l'azione, la fattispecie va qualificata come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
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