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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 23 agosto 2022, comunicato in pari data, con il quale l’Ambito Territoriale di Caccia “Salinello” ha negato alla squadra di caccia al cinghiale “Miano Caccia” l’assegnazione della zona richiesta per la stagione venatoria 2022-2023; - di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e connessi, anche se non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 12 dicembre 2023: - del provvedimento del 4 ottobre 2023, comunicato in pari data, con il quale l’Ambito Territoriale di Caccia “Salinello” ha negato alla squadra di caccia al cinghiale “Miano Caccia” l’assegnazione della zona richiesta per la stagione venatoria 2023-2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 8 ottobre 2025: - del provvedimento del 4 settembre 2025, comunicato in pari data, con il quale l’Ambito Territoriale di Caccia “Salinello” ha negato alla squadra di caccia al cinghiale “Miano Caccia” l’assegnazione della zona richiesta per la stagione venatoria 2025-2026; - della deliberazione del 25 agosto 2025 del Comitato di Gestione dell’ATC “Salinello”, non conosciuta; - di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e connessi, anche se non conosciuti, che si impugnano unitamente agli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202200396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di assegnazione della zona di caccia ex ZRC Sparazzano per le stagioni venatorie 2022-2023, 2023-2024 e 2025-2026, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ambito territoriale di caccia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La squadra ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'ATC Salinello ha negato l'assegnazione della zona di caccia ex ZRC Sparazzano. Per gli atti relativi alle stagioni 2022-2023 e 2023-2024 sono state dedotte la violazione dell'art. 10, commi 11 e 13, del d.P.G.R. Abruzzo n. 1 del 4 maggio 2017, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere e la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buona fede. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla stagione 2025-2026, sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 3, 11 e 13, del medesimo regolamento, lo sviamento di potere, il difetto di istruttoria, l'illogicità e l'irragionevolezza manifesta, nonché il difetto di motivazione, l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere e la violazione dei principi di imparzialità, buona fede e collaborazione. La ricorrente ha contestato l'applicazione dei criteri preferenziali nella scelta tra la squadra "Miano Caccia" e la squadra "Futura", sostenendo anche l'illegittima reiterazione dell'assegnazione della zona a quest'ultima oltre il limite quinquennale e la mancata considerazione della storicità e della composizione della squadra.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, perché i dinieghi relativi alle stagioni 2022-2023 e 2023-2024 avevano cessato di produrre effetti con la chiusura delle rispettive stagioni venatorie e la parte ricorrente non aveva dichiarato di mantenere interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori. Ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il conflitto tra le due squadre è stato correttamente risolto applicando il criterio della squadra censita da almeno tre anni che abbia esercitato consecutivamente la caccia al cinghiale nell'ultimo triennio. La squadra ricorrente non possedeva tale requisito, in quanto la precedente assegnazione era stata revocata nel 2021 per mancata gestione, non aveva ottenuto assegnazioni per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024 e aveva ottenuto una zona libera soltanto per la stagione 2024-2025. Le contestazioni relative alla revoca del 2021 erano inoltre tardive, non essendo stata impugnata tempestivamente. La ricorrente non aveva neppure provato di aver esercitato la caccia nelle stagioni prive di assegnazione. La censura sull'asserito superamento del limite quinquennale di assegnazione alla squadra "Futura" è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché, anche se fondata, la zona non avrebbe potuto essere assegnata alla ricorrente, priva del requisito della continuità; in ogni caso è stata ritenuta infondata, poiché la zona B7 della macroarea C era stata individuata come tale soltanto dal nuovo Piano Faunistico Venatorio, a partire dalla stagione 2021-2022. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria, perché gli elementi relativi alla storicità e alla composizione della squadra erano estranei al presupposto concretamente rilevante. Il secondo motivo è stato respinto: il provvedimento era motivato per relationem mediante richiamo al verbale del Comitato di Gestione del 25 agosto 2025. L'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità, non incidente sulla validità dell'atto, e non aveva impedito l'esercizio tempestivo del diritto di difesa. Il terzo motivo è stato respinto poiché non è stato provato alcun comportamento ostruzionistico dell'ATC. Le spese, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 1, 2, 3, 11 e 13, d.P.G.R. Abruzzo n. 1 del 4 maggio 2017

    "squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni"

    Il regolamento prevede l'assegnazione annuale delle zone alle squadre regolarmente iscritte, il limite di una sola zona per squadra e un periodo massimo di cinque anni; in caso di conflitto, stabilisce criteri graduati di priorità, tra cui la continuità dell'esercizio della caccia al cinghiale nell'ultimo triennio. La mancanza di tale requisito impedisce l'assegnazione prioritaria.

  • art. 3, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha applicato il principio per cui, cessata l'efficacia dell'atto impugnato, il ricorrente conserva interesse alla decisione solo se dichiara di voler ottenere l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile.

Massime di principio

  • Quando l'atto amministrativo impugnato ha esaurito i propri effetti, il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dichiari di avere interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.
  • In una procedura di assegnazione di zone di caccia regolata da criteri preferenziali graduati, la continuità dell'esercizio dell'attività venatoria nell'ultimo triennio costituisce un requisito autonomo e decisivo; la sua mancanza esclude la possibilità di ottenere l'assegnazione sulla base di altri elementi, quali storicità o composizione della squadra.
  • Le contestazioni rivolte contro un precedente provvedimento amministrativo non impugnato tempestivamente non possono essere riproposte in un successivo giudizio per censurare gli effetti che quel provvedimento produce nella nuova procedura.
  • La censura relativa all'illegittimità dell'assegnazione a un altro concorrente è inammissibile per carenza di interesse quando, anche eliminando l'atto contestato, il ricorrente non potrebbe conseguire il bene della vita per mancanza di un requisito autonomo di ammissione o priorità.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama un atto istruttorio o deliberativo individuabile, conosciuto o conoscibile e idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
  • L'omessa indicazione, nel provvedimento, del termine e dell'autorità cui ricorrere integra una mera irregolarità, non determina l'invalidità dell'atto e non assume rilievo invalidante quando non abbia concretamente ostacolato la difesa dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilitàMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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