Ordinanza n. 4052/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, emesso dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi in data 28 novembre 2025, Rif. D/7298/2025, File ref. 20250027097, con il quale è stata respinta la domanda di visto presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. La censura esaminata in fase cautelare ha riguardato la genericità e l’inidoneità della motivazione del diniego, che non esplicitava le concrete ragioni ostative al rilascio del visto. L’Amministrazione, nella relazione istruttoria, ha dichiarato di disporre soltanto di limitati elementi di supporto e di non essere in grado di produrre ulteriori motivazioni complete, prospettando un possibile utilizzo del nulla osta al lavoro per finalità di ricongiungimento familiare. Tale ipotesi era fondata essenzialmente sulla coincidenza tra il cognome del richiedente e quello della coniuge del datore di lavoro, desunta dal passaporto di quest’ultimo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando la fondatezza della censura relativa alla motivazione generica del diniego: il provvedimento non consentiva di comprendere le concrete ragioni della decisione e l’Amministrazione non aveva colmato tale lacuna neppure con la relazione istruttoria. In particolare, la mera coincidenza del cognome tra lavoratore e coniuge del datore di lavoro non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a fondare la ragionevole certezza dell’esistenza di un rapporto familiare, astrattamente rilevante ai fini della valutazione del rischio migratorio. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in considerazione della finalità lavorativa del visto richiesto. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a procedere al riesame della domanda di visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la prosecuzione del giudizio è stata rinviata all’udienza camerale del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha disposto il riesame della domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di valutazione di una domanda di visto d’ingresso, il diniego deve esporre le concrete ragioni ostative al rilascio; una motivazione meramente generica non consente il controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione.
- La mera coincidenza del cognome tra il richiedente di un visto per lavoro subordinato e il coniuge del datore di lavoro non costituisce, da sola, elemento sufficiente per fondare la ragionevole certezza dell’esistenza di un rapporto familiare e, conseguentemente, per motivare un diniego sulla base di un presunto rischio migratorio.
- Quando l’Amministrazione non fornisce elementi adeguati sulle ragioni concrete del diniego neppure nella relazione istruttoria depositata in giudizio, sussiste il fumus boni iuris necessario per disporre il riesame della domanda di visto.
- La finalità lavorativa del titolo d’ingresso richiesto può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
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