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Sentenza

Sentenza n. 3305/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Roma del 10 luglio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di riesame della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata il 22 luglio 2020, già precedentemente rigettata con decreto del 22 luglio 2024;

Giustizia amministrativa202511252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma che aveva rigettato l’istanza di riesame della domanda di emersione dal lavoro irregolare e negato il rilascio del permesso per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di riesame relativa alla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. L’Amministrazione aveva ritenuto non dimostrata l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, poiché il verbale di conciliazione giudiziale prodotto dalla lavoratrice era stato sottoscritto da un soggetto diverso dalla persona che aveva presentato la domanda di emersione, e aveva inoltre rilevato l’assenza di documentazione idonea a giustificare la cessione dell’alloggio e la sistemazione alloggiativa. La ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro era in realtà già in essere dal 21 gennaio 2019, presso l’abitazione del datore e della figlia, e che era cessato il 24 giugno 2023; ha sostenuto che il verbale di conciliazione, sottoscritto dal datore evocato in giudizio mentre l’altra datrice era rimasta contumace, dimostrava comunque la pregressa esistenza del rapporto. Ha inoltre prodotto documentazione retributiva, il prospetto del TFR e una dichiarazione testimoniale sull’attività lavorativa e sulla disponibilità dell’alloggio. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto, in via interinale, plausibile la costituzione di fatto del rapporto di lavoro prima della domanda di emersione, la sua cessazione per volontà datoriale e la sussistenza del requisito alloggiativo, ravvisando anche il pericolo di espulsione.

La decisione

Dopo l’accoglimento della tutela cautelare, l’Amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato e, a seguito di una nuova e autonoma valutazione, ha definito positivamente la procedura di emersione, consegnando alla ricorrente il modello 209 per la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La ricorrente ha confermato tale sopravvenienza e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che la positiva definizione della procedura, intervenuta in favore della ricorrente, avesse integralmente soddisfatto la sua pretesa sostanziale, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità della vicenda e per le modalità di regolazione delle spese della fase cautelare, con esclusione del contributo unificato, posto a carico dell’Amministrazione e distratto in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare sulla quale si fondava la domanda della ricorrente.

  • art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    È stato richiamato dall’Amministrazione e nella fase cautelare con riguardo alla necessità di dimostrare l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione e del rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente prima del precedente provvedimento di reiezione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla il provvedimento impugnato e definisce positivamente la procedura con una nuova valutazione autonoma, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • Ai fini della procedura di emersione, la dimostrazione dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro può essere valutata alla luce della documentazione complessivamente acquisita, inclusi gli elementi relativi a un rapporto di fatto preesistente, alla sua cessazione e alla sistemazione alloggiativa; la sola discrasia tra il soggetto indicato nella domanda e quello che ha sottoscritto una conciliazione giudiziale non esclude automaticamente la sussistenza del rapporto, ove l’originario datore sia stato comunque evocato nel giudizio e gli ulteriori elementi documentali siano convergenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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