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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione: a - del provvedimento prot. n. 48199 del 30.09.2025, con il quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale del sottotetto della ricorrente; b - ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 49496 del 24.08.2023 di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 384 del 22.12.2022; c - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. 52479 del 07.09.2023, "di formale presa d'atto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione"; d - ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione n. 384/2022; e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio comunale dell'intero sottotetto, adottato dopo l'accertamento di inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha acquisito al patrimonio comunale l'intero sottotetto, nonché, ove occorrente, gli atti presupposti: la relazione tecnica di accertamento dell'inottemperanza, la presa d'atto dell'inottemperanza e l'ordinanza di demolizione. Ha dedotto censure di illegittimità sostanziale e procedurale. Il giudice ha ritenuto assorbente il secondo motivo, relativo all'estensione dell'acquisizione. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la concessione edilizia n. 3852/2002 aveva assentito il cambio di destinazione d'uso del locale sottotetto ad abitazione per una superficie di 42,81 mq e che tale parte dell'immobile non era stata contestata dall'amministrazione nell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Applicando l'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, ha rilevato che la superficie di 42,81 mq risultava legittimamente assentita a uso abitativo mediante la concessione edilizia n. 3852/2002. Poiché tale porzione non presentava difformità contestate nell'ordinanza di demolizione, mancavano i presupposti per acquisirla al patrimonio comunale. L'acquisizione deve infatti riguardare la superficie interessata dalle opere abusive oggetto del provvedimento sanzionatorio e non può estendersi a opere legittimamente assentite e conformi ai titoli edilizi. Il provvedimento è stato pertanto annullato nella sua interezza, in quanto aveva acquisito l'intero sottotetto senza titolo nell'ordinanza di demolizione. Il TAR ha precisato che la superficie eventualmente acquisibile deve coincidere con quella interessata dalle opere contestate, anche mediante previo rifrazionamento a cura e spese della proprietaria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e l'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, essendo il secondo motivo ritenuto assorbente e dirimente.

  • art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

    La superficie del sottotetto assentita dalla concessione edilizia n. 3852/2002 e non contestata nell'ordinanza di demolizione deve essere considerata legittima e non può essere acquisita al patrimonio comunale insieme alle opere abusive.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione può riguardare soltanto la superficie interessata dalle opere abusive specificamente contestate nel provvedimento sanzionatorio.
  • Non possono essere acquisite al patrimonio comunale porzioni dell'immobile legittimamente assentite e conformi ai titoli edilizi, se la loro abusività non è stata contestata nell'ordinanza di demolizione.
  • Quando l'immobile comprende parti legittime e parti oggetto di abuso edilizio, l'estensione dell'acquisizione deve essere delimitata sulla base delle opere contestate e, se necessario, può procedersi al previo frazionamento della porzione acquisibile a cura e spese del proprietario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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