Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva confermato condannato per il reato ascritto (art. 635 c.p.). Nel ricorso si deduceva in primo luogo che, dopo la pronuncia impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, la persona offesa aveva rimesso la querela ed era stata prodotta la documentazione probatoria (verbale dei Carabinieri) attestante la remissione contestualmente accettata dall'imputato; tale sopravvenuta remissione avrebbe determinato la carenza della condizione di procedibilità e, quindi, l'estinzione del reato. In secondo luogo il difensore aveva dedotto profili di vizio di motivazione e violazione di legge relativi alla mancata valutazione di alcuni fotogrammi, alla possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato in relazione alla remissione della querela. Ha affermato che è ammissibile introdurre in cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine d'impugnazione e ha verificato la presenza in atti del verbale (datato 08/10/2024) con cui la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha contestualmente accettato. Perciò il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le questioni seconde (prove, art. 131-bis, attenuanti) non sono state esaminate in quanto il reato è ormai estinto. Il giudice ha inoltre disposto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese processuali siano a carico del querelato.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Norma che definisce il delitto contestato in capo al ricorrente; la decisione di merito confermava la condanna per il fatto ascritto ai sensi di tale disposizione.
art. 131‑bis cod. pen.
Richiamata dal difensore come possibile parametro di applicazione per la riduzione della pena (rea equità/condotta riparativa), ma la sua valutazione è stata resa inutile dalla dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione adottata nella relazione della Corte di Cassazione (sintesi della decisione nei limiti strettamente necessari).
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione può essere introdotta in Cassazione e, se documentata e 'ritualmente' accettata quando previsto, determina l'estinzione del reato; ciò comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Prima di investire la Corte di Cassazione è essenziale produrre documentazione formale (es. verbale dei Carabinieri) che attesti la remissione della querela e, se rilevante, l'accettazione dell'imputato, per consentire la verifica della sopravvenuta estinzione della procedibilità.
- Quando il reato è estinto per remissione della querela le censure di merito (vizi di motivazione, valutazione di prove, applicazione di istituti favorevoli come l'art. 131‑bis o ammissione di attenuanti) diventano in genere irrilevanti e non saranno esaminate dal giudice della legittimità.
- In assenza di diversa pattuizione tra le parti, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela, conformemente alla decisione della Cassazione.
- È opportuno valutare tempestivamente la possibilità di ottenere e formalizzare la remissione della querela (se volontà della persona offesa) quando vi siano sentenze sfavorevoli in primo grado o in appello, poiché può avere effetto estintivo anche se intervenuta dopo la pronuncia impugnata.
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