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Sentenza

Sentenza n. 10243/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ​- del provvedimento di aggiudicazione (determinazione dirigenziale n. rep QE/304/2026, n. prot. QE/5661/2026), comunicato in data 21 gennaio 2026 del bando di gara di cui infra, con cui è stato aggiudicato il Lotto 2 (Sportello Segretariato Sociale CIG B7752C2D07 CUP:J81H23000420003 Gara #6394/2025 - SUAFF E006394/2025) al costituendo raggruppamento d’imprese tra il Consorzio (mandataria) e Domus (mandante), con l’assegnazione del punteggio complessivo di 84,828 (74,8 per offerta tecnica e 10,000 per offerta economica) a fronte del punteggio complessivo di 83,284 (82,1 per offerta tecnica e 1,154 per offerta economica) assegnato a Europe, che è risultata seconda classificata; - dei verbali di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; - per il subentro della ricorrente nel contratto.​ per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Umana solidarietà società cooperativa sociale il 7 aprile 2026: - della non esclusione della Europe consulting; ovvero, in subordine, per la diminuzione ovvero la riduzione del punteggio assegnato alla ricorrente e, per l’effetto, confermare la prima posizione in graduatoria della ricorrente incidentale e, di conseguenza, l’aggiudicazione disposta in suo favore;

Giustizia amministrativa202602596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara per il servizio di sportello di segretariato sociale, con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione al costituendo raggruppamento tra il consorzio mandatario e la cooperativa mandante, deducendo: 1) l'omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte della mandante e delle consorziate indicate come esecutrici; 2) l'illegittimità della verifica di anomalia, per la mancata sottoscrizione delle giustificazioni e per la sottostima dei costi, in particolare dei costi della manodopera, del lavoro straordinario, degli oneri di gestione e della sicurezza aziendale; 3) la violazione della clausola sociale, per omessa dichiarazione di impegno al riassorbimento dei dodici lavoratori impiegati dal precedente affidatario; 4) l'erronea attribuzione del punteggio per l'esperienza del raggruppamento, ritenendo non analoghi i servizi svolti nei programmi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati; 5) l'erronea attribuzione del punteggio per l'esperienza del coordinatore; 6) l'inaccessibilità dei locali alle persone con mobilità ridotta; 7) l'insufficiente descrizione dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi interni; 8) la mancata allegazione dell'organigramma alla domanda di partecipazione. Il consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esclusione della ricorrente principale o, in subordine, la riduzione del suo punteggio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla prima censura, ha accertato che la domanda era stata sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante della mandante, sebbene il documento non mostrasse il relativo gruppo firma. Ha inoltre escluso che fosse necessaria la sottoscrizione delle singole consorziate esecutrici, poiché il consorzio ordinario è un operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica e il disciplinare imponeva la sottoscrizione ai soggetti del raggruppamento; il modulo predisposto dalla stazione appaltante non poteva introdurre ulteriori cause di esclusione rispetto al codice dei contratti e alla lex specialis. In tema di anomalia, ha ritenuto sufficiente l'imputazione della nota di giustificazioni al raggruppamento mediante trasmissione dal portale telematico, non essendo prevista una sanzione espulsiva per la mancata sottoscrizione e risultando l'atto riferibile all'operatore. La partecipazione della mandante alla nota era superflua, poiché il mandatario è l'interlocutore esclusivo della stazione appaltante. I costi della manodopera coincidevano con quelli stimati dalla stazione appaltante; la censura sul lavoro straordinario era generica e non superava la spiegazione organizzativa dell'aggiudicataria. Gli oneri relativi ai beni e ai locali erano ricompresi nelle spese di gestione. La presenza di un CAF nello stesso edificio non comportava interferenze, essendo collocato in un'unità distinta. Gli oneri di sicurezza aziendale indicati dall'aggiudicataria erano superiori a quelli stimati nella prima versione della gara e, nella versione definitiva, gli oneri erano stati fissati a zero perché inglobati nei costi di coordinamento e gestione; inoltre la stessa ricorrente non li aveva indicati, sicché non poteva contestare tale omissione in violazione del divieto di venire contra factum proprium. La censura sulla clausola sociale è stata respinta perché il raggruppamento aveva assunto, con la domanda, l'impegno a garantire la stabilità occupazionale, restando rimessa alla sua autonomia la concreta modalità di riassorbimento. Il punteggio per l'esperienza del raggruppamento è stato ritenuto legittimo: la nozione di servizi analoghi lascia alla stazione appaltante un margine discrezionale, esercitato ragionevolmente includendo i servizi SPRAR/SAI rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, spesso senza dimora o in condizioni di marginalità. È stata ritenuta logica anche la valorizzazione dell'esperienza del coordinatore con utenti affetti da disabilità psichiatrica e demenze gravi e con persone senza dimora. Le relazioni tecniche e il sopralluogo dimostravano l'accessibilità dei locali mediante ausili idonei, incluso uno strumento mobile diverso dal montacarichi. L'offerta tecnica descriveva adeguatamente front office, area di attesa e ascolto riservato, back office e magazzino. Infine, l'organigramma non era previsto dal bando o dal disciplinare a pena di esclusione e poteva essere prodotto successivamente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle altre due parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e ricorrendone i presupposti.

  • art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dal disciplinare per individuare le forme di consorzio e il regime della sottoscrizione della domanda di partecipazione.

  • art. 67 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Concorre a fondare la conclusione secondo cui, per il consorzio ordinario dotato di autonoma personalità giuridica, l'onere di sottoscrizione riguarda il consorzio e i soggetti del raggruppamento, non le singole consorziate esecutrici.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato insieme all'art. 67 per il regime dei raggruppamenti e dei consorzi e per individuare i soggetti tenuti alla sottoscrizione.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per affermare che moduli e formulari predisposti dalla stazione appaltante non possono introdurre nuove cause di esclusione rispetto alla legge e alla lex specialis.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato in relazione alla valutazione dei costi della manodopera e alla ritenuta congruità dell'offerta che aveva indicato i medesimi valori stimati dalla stazione appaltante.

Massime di principio

  • In una gara pubblica, per un consorzio ordinario dotato di autonoma personalità giuridica l'obbligo di sottoscrivere la domanda di partecipazione può essere riferito al consorzio e agli altri soggetti del raggruppamento, senza estendersi automaticamente alle singole consorziate indicate come esecutrici, salvo specifiche prescrizioni legittime della lex specialis e fermo l'adempimento degli obblighi documentali.
  • I moduli e formulari predisposti dalla stazione appaltante non possono introdurre autonomamente nuove cause di esclusione non previste dalla legge o dalla lex specialis; eventuali indicazioni difformi contenute nel modello costituiscono, al più, un errore materiale privo di efficacia espulsiva.
  • La trasmissione delle giustificazioni dell'offerta anomala tramite il portale telematico di gara può rendere lo scritto imputabile all'operatore economico anche in assenza di una sottoscrizione separata, quando l'identificazione digitale dell'utente consenta di riferire l'atto al concorrente, quest'ultimo non ne disconosca la paternità e non sia prevista una sanzione espulsiva per il difetto formale.
  • La valutazione di congruità dei costi della manodopera non può essere contestata in modo meramente apodittico: il concorrente deve indicare elementi specifici idonei a infirmare la giustificazione dell'offerta. Non è inoltre consentito contestare l'omessa indicazione di una voce di costo quando la stessa omissione derivi da una previsione della lex specialis applicata anche dal ricorrente, in ossequio al divieto di venire contra factum proprium.
  • La nozione di servizi analoghi attribuisce alla stazione appaltante un margine di discrezionalità, sindacabile per manifesta irragionevolezza o sproporzione; possono essere considerati analoghi, rispetto a servizi sociali rivolti a persone in grave marginalità, anche servizi di accoglienza e integrazione rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, inclusi servizi più complessi o rivolti a categorie con esigenze ulteriori.
  • L'impegno alla stabilità occupazionale assunto dal concorrente mediante la domanda di partecipazione soddisfa la clausola sociale quando la lex specialis non imponga una specifica modalità organizzativa di riassorbimento, restando all'aggiudicatario la scelta delle concrete modalità di adempimento nel rispetto dell'obbligo assunto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiAbuso del diritto e del processo

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