Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09020/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due soggetti nei confronti del vicino per l'accertamento della natura della strada denominata "Pianello", posta al confine tra i fondi, e per il riconoscimento della sua natura di strada vicinale agraria in comproprietà tra le parti; in subordine era stata anche chiesta la costituzione coattiva di servitù di passaggio, assumendo l'interclusione del fondo o comunque il diritto al transito veicolare. Il Tribunale aveva accertato la comproprietà della strada, ma la Corte d'appello di Bologna, su impugnazione del convenuto e con gravame incidentale condizionato degli attori, aveva riformato integralmente la decisione, rigettando le domande e ordinando il ripristino dello status quo ante, ritenendo dalle risultanze catastali che gli attori non fossero frontisti o latistanti e che non avessero allegato titoli idonei a dimostrare né un diritto di servitù né l'interclusione del fondo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque censure: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 nn. 4 e 5 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione solo apparente o mera riproduzione degli atti di parte e mancata spiegazione sulla natura della strada e sulla mancata comproprietà; 2) nullità per violazione degli stessi parametri processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse modificato l'oggetto dell'accertamento dei confini senza darne conto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe escluso la servitù di passaggio veicolare senza adeguata motivazione e contro le deduzioni attoree; 4) nullità per avere la Corte pronunciato sul danno esistenziale asseritamente patito dalla controparte, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto; 5) nullità della sentenza per avere disposto il ripristino della strada agraria senza motivare il discostamento dalla decisione del Tribunale e per avere sostanzialmente trascritto le difese dell'appellante. In via preliminare, i ricorrenti hanno anche contestato la validità della procura speciale del nuovo difensore del resistente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di valida procura speciale, rilevando che la procura era generica, priva di data e priva di ogni riferimento al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata, con conferimento di poteri incompatibili con la specialità richiesta in sede di legittimità. Nel merito, tuttavia, ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, pur a fronte di una tecnica redazionale confusa, la motivazione non era inesistente né incomprensibile e consentiva di comprendere che la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sulla mappa catastale e sulle risultanze della consulenza tecnica; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti chiarito in che modo la Corte d'appello avesse modificato l'accertamento dei confini; il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata aveva comunque affermato che gli attori non avevano allegato titoli idonei per una servitù di passaggio e che il fondo non era intercluso; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte aveva confermato il rigetto del danno esistenziale già pronunciato dal Tribunale; il quinto motivo è stato respinto perché il ripristino della strada conseguiva logicamente alla ritenuta assenza di diritti degli attori sulla stessa e perché la riproduzione di brani degli atti di parte non comporta di per sé nullità della motivazione se le ragioni della decisione risultano comunque chiare e riferibili al giudice. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato; non ha disposto la condanna alle spese per l'invalidità della procura del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale è stata utilizzata per contestare la validità della procura speciale del controricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione nei punti esaminati o ha dichiarato il motivo inammissibile.

  • art. 132, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ribadito che la nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata in relazione al contenuto della motivazione, ritenendosi non integrata la nullità lamentata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite in tema di interpretazione conservativa della procura, privilegiando la lettura che consente all'atto di produrre effetti, salvo evidenza contraria.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per affermare il principio di conservazione degli atti e la lettura della procura nei casi dubbi.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della specialità della procura nel giudizio di cassazione, richiesto anche per il controricorso e gli atti equiparati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presupposto per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto assente oppure talmente oscura da rendere impossibile comprendere le ragioni della decisione; una motivazione confusa, approssimativa o redatta per riporto di atti di parte non è di per sé sufficiente a determinare la nullità se il percorso argomentativo del giudice è comunque ricostruibile.
  • La riproduzione, nella motivazione, di brani di atti di parte non comporta automaticamente nullità della sentenza, purché le ragioni della decisione siano comunque riferibili all'organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive.
  • La censura di nullità per modificazione dell'oggetto del giudizio o per ultrapetizione richiede una specifica e autosufficiente indicazione del contenuto della decisione di primo grado e del concreto scostamento operato in appello.
  • Chi deduce il diritto a una servitù di passaggio deve allegare e provare titoli idonei o i presupposti costitutivi del diritto; in difetto, la domanda può essere rigettata, specie se il fondo non risulta intercluso.
  • Un errore o una pronuncia eccedente su un capo non impugnato non determina interesse alla cassazione se la statuizione finale non peggiora la posizione del ricorrente e conferma comunque l'esito favorevole della decisione di merito su quel punto.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere specifica e riferibile alla fase di legittimità; una procura generica, priva di data o di collegamento con il ricorso e con la sentenza impugnata, è invalida e rende inammissibile il controricorso.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.