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Ordinanza

Ordinanza n. 1892/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, < del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025, comunicato in data 1°.04.2026, con cui all'elaborato del ricorrente (busta n. -OMISSIS-) è stato attribuito il punteggio di 12/30; < del verbale in data 13.03.2026 della XVIII Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma e del giudizio in esso contenuto, nella parte in cui è stato attribuito il predetto punteggio negativo all'elaborato del ricorrente; < del provvedimento del Ministero della Giustizia comunicato il 1°.04.2026 con il quale è stato pubblicato l'esito della prova scritta svolta dal ricorrente dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, per quanto non reca fra gli ammessi alla prova orale il nome del ricorrente; < di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all'ammissione alla prova orale, previa, se ritenuta necessaria, nuova e corretta valutazione dell'elaborato alla luce dei principi affermati, con ogni consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202603705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, per attribuzione del punteggio di 12/30 all'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, il verbale della sottocommissione e il giudizio negativo espresso sull'elaborato scritto, chiedendo anche l'ammissione cautelare alla prova orale previa nuova valutazione del compito. Con il primo e il terzo motivo ha contestato l'erroneità della valutazione della commissione, anche mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati. Con il secondo motivo ha censurato l'utilizzo del solo voto numerico, deducendo l'insufficienza della motivazione e l'inidoneità dei criteri di valutazione, in particolare per la mancanza di una griglia con indicatori, descrittori e ponderazione dei relativi elementi.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alle censure sulla correttezza del giudizio attribuito all'elaborato, ha ritenuto che esse implicassero un non consentito sindacato sostitutivo sul merito della valutazione tecnico-discrezionale della commissione. Il giudice amministrativo può verificare soltanto la presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale, elementi non ravvisati nel caso concreto. È stata inoltre esclusa la rilevanza della comparazione con altri candidati, poiché ciascun elaborato deve essere valutato individualmente secondo i criteri prefissati e la disparità di trattamento potrebbe ipotizzarsi solo mediante un raffronto complessivo degli elaborati; in ogni caso, il giudizio favorevole su un altro candidato non elimina gli eventuali errori del ricorrente. Quanto al voto numerico, il Collegio ha applicato ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene l'esame secondo la disciplina previgente e non rende applicabile l'art. 46 della medesima legge. Ha quindi ritenuto sufficiente il punteggio numerico quale motivazione sintetica del giudizio, secondo i principi della Corte costituzionale e dell'Adunanza plenaria, salvo contraddizione manifesta con elementi obiettivi e criteri prestabiliti. I criteri adottati sono stati giudicati sufficientemente circostanziati; la censura sulla mancata griglia analitica è stata considerata generica e, pertanto, inammissibile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; la domanda di sospensione è stata rigettata.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    Applicabile ratione temporis alla sessione 2025, mantiene l'esame secondo la disciplina previgente e impedisce l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Il TAR ne esclude l'applicazione ratione temporis; non trova quindi applicazione l'obbligo di motivazione estesa collegato al voto.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di motivazione può essere assolto, nelle valutazioni concorsuali, mediante il voto numerico quando siano stati previamente stabiliti criteri di valutazione chiari e oggettivi.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico, quale modalità standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale.
  • Nelle prove di abilitazione forense, la valutazione degli elaborati deve avvenire individualmente secondo i criteri prefissati; la mera comparazione con il giudizio favorevole riportato da altri candidati non dimostra, di per sé, disparità di trattamento né vizia la valutazione del singolo elaborato.
  • Quando la disciplina applicabile non impone una motivazione discorsiva e siano stati previamente stabiliti criteri chiari e oggettivi, il voto numerico attribuito a una prova concorsuale o abilitativa è idoneo a integrare la motivazione del giudizio tecnico, salvo una manifesta contraddizione con elementi obiettivi o con i criteri prestabiliti.
  • La contestazione dell'insufficienza dei criteri di valutazione è inammissibile per genericità se non indica le ragioni concrete per cui i criteri adottati non consentirebbero una corretta valutazione degli elaborati.
  • Il giudice amministrativo non può desumere il superamento dei principi sulla sufficienza del voto numerico da variazioni contingenti nel numero dei candidati o nelle modalità concrete di svolgimento dell'esame.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTutela cautelare

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