Cassazione Penale, Sentenza n. 35411/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto Bitonti responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di consulente, liquidatore e gestore di fatto della società Carlo Buttè s.r.l. (fallita il 29/11/2013). La Corte d'appello aveva ritenuto provato che Bitonti esercitava un ruolo gestorio effettivo, controllando entrate e pagamenti, avendo attivato un conto corrente a suo nome su cui confluirono incassi societari trattenuti illegittimamente per almeno 117.000 euro; inoltre era stata contestata l'omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili dal marzo 2013. In appello era stata dichiarata estinta per prescrizione la bancarotta preferenziale relativa a 366.700 euro. In cassazione Bitonti deduceva travisamento della prova, contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, giustificazione dell'uso del conto separato per finalità aziendali (pagamento stipendi, TFR, evitamento di compensazioni bancarie) e la qualificazione della condotta come distrazione e come bancarotta documentale; infine contestava la motivazione sulla quantificazione della pena e sul trattamento della continuazione fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del merito secondo cui Bitonti ha svolto un ruolo gestione effettivo nella società, la creazione e l'uso del conto personale come elemento indicativo del controllo delle entrate e delle uscite, e la distrazione di almeno 117.000 euro. Ha altresì ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale in relazione all'omessa tenuta delle scritture contabili dal marzo 2013, desumendolo dalla condotta complessiva e dal meccanismo del conto separato finalizzato a rendere difficoltosa la ricostruzione della situazione societaria. Ha confermato l'estinzione per prescrizione della bancarotta preferenziale per 366.700 euro. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha condiviso la valutazione che le attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., con la conseguenza che non è stato applicato l'aumento di pena previsto per la continuazione fallimentare. Il ricorso è stato dunque respinto e la condanna di Bitonti confermata nei termini sopra indicati.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La Corte ha interpretato questa norma come applicabile all'omessa tenuta delle scritture contabili quando sussiste il dolo specifico (finalità di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori). Nel caso, il dolo specifico è stato ricavato dalla condotta complessiva e dal meccanismo del conto separato finalizzato a occultare le vicende gestionali.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata come norma di riferimento per distinguere la bancarotta semplice documentale (anche per negligenza) dalla bancarotta fraudolenta documentale disciplinata dall'art. 216; la Cassazione sottolinea che la qualificazione come fraudolenta richiede il dolo specifico, altrimenti la fattispecie sarebbe da ricondurre all'art. 217.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
La disposizione, formalmente aggravante per la continuazione di reati fallimentari, è stata interpretata come causa di unificazione quoad poenam cui si applica il bilanciamento con le attenuanti generiche (art. 69 c.p.); nella specie le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti all'aggravante, impedendo l'aumento di pena per continuazione.
art. 81 codice penale
Richiamato come principio generale sulla continuazione (confronto interpretativo): la disciplina speciale della continuazione nel diritto fallimentare si differenzia da quella ordinaria dell'art. 81 c.p., per cui la giurisprudenza ha chiarito la specificità dell'art. 219 legge fall.
art. 69 codice penale
Applicato come criterio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la giurisprudenza e la Corte hanno utilizzato l'art. 69 per comparare le attenuanti generiche con l'aggravante di continuazione fallimentare e per decidere l'esclusione dell'aumento di pena.
Massime di principio
- Il ruolo di "amministratore di fatto" è valutato in base a un giudizio di insieme su elementi convergenti (contratti, controllo entrate/uscite, modalità di pagamento, testimonianze): non prevale un singolo elemento ma la coerenza complessiva.
- La creazione e l'uso di un conto corrente personale per far confluire incassi societari è, se collegata a trattenute non giustificate e all'assenza di trasparenza contabile, un forte indizio di distrazione e di volontà di occultamento.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario il dolo specifico; ciò può essere desunto dalla condotta complessiva (es. meccanismi volti a impedire la ricostruzione della contabilità) e non solo dalla mera omissione formale.
- Le contestazioni di travisamento della prova in cassazione richiedono la dimostrazione di un errore palese e non controverso nel senso intrinseco delle dichiarazioni: valutazioni diverse del merito richiedono elementi di manifesta illogicità per avere rilievo in sede di legittimità.
- La continuazione fallimentare disciplinata dall'art. 219 legge fallimentare, pur essendo formalmente aggravante, è assoggettata al bilanciamento con le attenuanti generiche (art. 69 c.p.); se le attenuanti risultano equivalenti, l'aumento per continuazione non viene applicato.
- La congruità dei compensi percepiti da soggetti che gestiscono aspetti finanziari della società è elemento valutabile in rapporto alla situazione debitoria e alla liquidità effettivamente recuperata: compensi sproporzionati possono rafforzare l'elemento indicativo di distrazione.
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