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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18680/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Un conduttore aveva preso in locazione un locale ad uso commerciale per un canone annuo di euro 28.000 e durata di sei anni. Alla cessazione del rapporto egli ritenne di aver corrisposto una rata in più e ottenne decreto ingiuntivo per la restituzione dell’indebito. La società locatrice propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese il pagamento di oneri contrattualmente posti a carico del conduttore, quali tassa smaltimento rifiuti, imposte comunali e somme per forniture di energia. Il Tribunale rigettò l’opposizione quanto al canone e accolse la riconvenzionale, pur qualificando la condanna in termini di risarcimento. In appello il conduttore eccepì che, nel corso del giudizio, la società era stata cancellata dal registro delle imprese e ciò comportava rinuncia tacita alle pretese creditorie non iscritte a bilancio; la Corte d’appello respinse l’eccezione e confermò la decisione. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la Corte territoriale non aveva risposto all’eccezione di rinuncia tacita all’azione; 2) violazione dell’art. 1236 c.c., ribadendo che la cancellazione della società aveva determinato rinuncia tacita al credito; 3) ulteriori censure sulla domanda riconvenzionale, per avere la Corte d’appello confermato la condanna sulla base di un titolo diverso da quello domandato, con possibile ultrapetizione, e senza prova del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. Tali ultime censure sono rimaste assorbite dall’accoglimento delle prime due.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, ove il credito della società cancellata non sia stato iscritto a bilancio, opera il principio di rinuncia implicita alle mere pretese e ai crediti incerti o illiquidi. Ha chiarito che la mancata dichiarazione in giudizio dell’avvenuta cancellazione rileva solo sul piano processuale, incidendo sull’ultrattività del mandato e sugli effetti interruttivi, ma non esclude l’effetto sostanziale della rinuncia tacita al credito. Restano assorbiti gli altri motivi relativi alla domanda riconvenzionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello, per mancata risposta specifica all’eccezione di rinuncia tacita al credito.

  • art. 1236 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, in presenza di crediti non iscritti a bilancio, è stata ritenuta indice di rinuncia tacita alla pretesa creditoria.

  • art. 111 c.p.c.

    La censura è stata richiamata per dedurre ultrapetizione, poiché la condanna era stata pronunciata su un titolo diverso da quello domandato.

  • art. 1218 c.c.

    È stata invocata per sostenere che la condanna non potesse essere pronunciata senza prova dell’inadempimento e del danno.

  • art. 1223 c.c.

    È stata invocata per contestare la liquidazione del preteso danno in assenza di prova del pregiudizio conseguenza dell’inadempimento.

Massime di principio

  • Le mere pretese creditorie, ancorché già azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi non iscritti a bilancio si intendono rinunciati in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, quale effetto sostanziale del procedimento estintivo.
  • La mancata dichiarazione in giudizio della cancellazione della società produce solo effetti processuali, come l’ultrattività del mandato e la disciplina dell’interruzione, ma non impedisce di ritenere rinunciato il credito sul piano sostanziale.
  • Se viene meno il credito per effetto di rinuncia implicita, restano assorbite le ulteriori censure sulla qualificazione della domanda, sull’eventuale ultrapetizione e sulla prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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