Ordinanza n. 879/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione terza), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione automatica dall'impiego durante l'esecuzione della pena detentiva mediante affidamento in prova ai servizi sociali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento adottato in applicazione dell'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare. La disposizione prevede la sospensione dall'impiego dei militari durante l'espiazione di pene detentive, anche quando sostituite secondo l'ordinamento penitenziario. Il Collegio ha rilevato che il tenore letterale della norma è preciso e incondizionato e configura un potere vincolato, applicabile anche al militare ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 354/1975. Tuttavia, ha espresso dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare nella parte in cui impone la sospensione automatica anche in tale ipotesi, senza consentire all'Amministrazione di valutare concretamente la compatibilità della misura alternativa con lo svolgimento del servizio. La questione di legittimità costituzionale sarà sollevata con separata ordinanza collegiale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Pur escludendo, sulla base del tenore letterale dell'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare, la sussistenza del fumus boni iuris secondo la normativa vigente, il Collegio ha ritenuto necessario assicurare una tutela cautelare interinale in ragione dei dubbi di costituzionalità della disciplina applicata. Quanto al periculum in mora, ha considerato che i tempi del giudizio costituzionale sono incompatibili con la durata della pena, con possibile compromissione irreversibile del percorso riabilitativo, e che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe determinare l'obbligo di corrispondere l'intero trattamento economico per il periodo di sospensione, a fronte della mancata prestazione lavorativa. È stata quindi sospesa provvisoriamente l'efficacia del provvedimento di sospensione fino alla successiva camera di consiglio, da fissare dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 914 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario
Prevede la sospensione dall'impiego del militare durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite secondo l'ordinamento penitenziario; il Collegio ne interpreta il tenore come preciso e incondizionato, configurante un potere vincolato, ma dubita della legittimità costituzionale dell'automatismo quando la pena sia eseguita mediante affidamento in prova ai servizi sociali.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione applicata all'appellante per la durata della pena.
art. 920 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo
Prevede il trattamento economico spettante al militare sospeso; il Collegio considera che l'eventuale illegittimità della sospensione potrebbe comportare il pagamento dell'intero trattamento economico relativo al periodo di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.
Massime di principio
- Quando una disposizione prevede in termini precisi e incondizionati la sospensione dall'impiego di un militare durante l'espiazione di una pena detentiva, anche se sostituita secondo l'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione esercita un potere vincolato e non può introdurre, in via interpretativa, limitazioni non desumibili dal testo normativo.
- La sospensione automatica dall'impiego di un militare ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali può sollevare dubbi di legittimità costituzionale qualora la disciplina non consenta all'Amministrazione di valutare in concreto la compatibilità della misura alternativa con lo svolgimento del servizio.
- In sede cautelare, anche in assenza di fumus desumibile dalla normativa vigente per il suo univoco tenore letterale, il giudice può accordare una tutela interinale quando nutra dubbi di legittimità costituzionale della disciplina applicata e sussista un periculum tale da rendere irreversibili gli effetti del tempo necessario alla definizione della questione.
- La tutela cautelare interinale può essere disposta quando la durata del giudizio rischi di compromettere irreversibilmente il percorso riabilitativo dell'interessato e l'eventuale successiva declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe produrre conseguenze economiche non agevolmente reversibili per l'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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