Cassazione Penale, Ordinanza n. 25237/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio di lieve entità. L'unico motivo deduceva l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena di tre mesi applicato per il reato di spaccio lieve a titolo di continuazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente la misura dell'aumento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva invece motivato in modo logico e puntuale la quantificazione dell'aumento di pena in tre mesi, richiamando la particolare insidiosità dello stupefacente detenuto e la totale assenza di effetti deterrenti delle precedenti plurime condanne in materia di stupefacenti. Ha quindi valorizzato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna nella sentenza impugnata.
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990
Richiamato come reato di spaccio di lieve entità oggetto di condanna e di aumento di pena in continuazione.
art. 133 c.p.
Indicato come criterio correttamente valorizzato dalla Corte d'appello per determinare l'aumento sanzionatorio.
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena per reati avvinti dalla continuazione, la motivazione sull'aumento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche in modo sintetico ma coerente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle ragioni concrete della quantificazione.
- Non sussiste vizio di motivazione se il giudice di merito ha effettuato un'autonoma valutazione dell'aumento di pena e ha richiamato elementi fattuali specifici, come la gravità concreta della condotta e la reiterazione di precedenti condanne non deterrenti.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la misura dell'aumento di pena senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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