Cassazione Penale, Sentenza n. 48860/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di revisione relativa alla condanna per reati di cui agli artt. 73, c.1 e 74 d.P.R. 309/1990, deducendo in primo luogo che la Corte d'appello aveva violato l'art. 630 c.1 c.p.p. e i limiti dell'esame di ammissibilità svolgendo di fatto un giudizio di merito (confrontando le emergenze probatorie di due procedimenti distinti). Inoltre contestava la motivazione sulla presunta assenza di inconciliabilità tra i giudicati (in particolare sull'identificazione dell'interlocutore di una intercettazione telefonica) e deduceva vizi per travisamento del testo del "brogliaccio", inidoneità delle dichiarazioni ex art. 391-ter c.p.p. e la non valutabilità in fase di ammissibilità di prove nuove che richiedono il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente anticipato un giudizio di merito nella fase di ammissibilità della revisione (violazione dei limiti della fase rescindente). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente (preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta), riservando la valutazione probatoria e il contraddittorio alla successiva fase procedurale.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Il motivo di revisione per inconciliabilità tra giudicati deve essere valutato in fase di ammissibilità solo nella misura in cui si verifichi l'irrevocabilità della sentenza antagonista e la sua mera pertinenza ai fatti; non è consentito anticipare la valutazione della "tenuta" della sentenza oggetto di revisione, che richiede il contraddittorio.
art. 634 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza va fatta solo quando il novum è evidentemente incapace, "ictu oculi", di consentire una verifica sulla efficacia demolitoria del giudicato; la fase di ammissibilità non può trasformarsi in un giudizio di merito.
art. 636 cod. proc. pen.
La fase rescissoria richiede la celebrazione del giudizio con il contraddittorio e le forme probatorie proprie del dibattimento; la valutazione definitiva della nuova prova spetta a quella fase.
art. 391-ter cod. proc. pen.
Dichiarazioni raccolte dalla difesa (e invocate come "novum") non possono essere escluse in sede di ammissibilità salvo che risultino manifestamente inaffidabili ictu oculi; la loro valutazione probatoria compete alla fase rescissoria.
art. 530 cod. proc. pen.
Il criterio dubitativo invocato (possibile applicazione ex art. 530) è questione di merito che richiede esame nel contraddittorio e non può essere deciso in via di mera ammissibilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme penali sostanziali cui si riferisce la condanna originaria per fatti di traffico di stupefacenti; richiamate per contestualizzare la sentenza impugnata.
art. 634 comma 2 cod. proc. pen.
La regola del rinvio prevista da questo comma non si applica quando la Cassazione annulla senza rinvio e devolve il giudizio al giudice di merito per un nuovo esame della fase rescindente; la Corte ha richiamato questa distinzione nella decisione.
Massime di principio
- In sede di ammissibilità della revisione il giudice deve limitarsi a un controllo preliminare "ictu oculi" sulla non manifesta infondatezza del novum; non può entrare nel merito della sua capacità demolitoria che va valutata nel contraddittorio.
- La verifica dell'inconciliabilità tra giudicati deve riguardare preliminarmente l'irrevocabilità e la pertinenza della sentenza antagonista ai fatti, evitando comparazioni probatorie approfondite riservate alla fase rescissoria.
- Prove nuove o dichiarazioni raccolte dalla difesa non possono essere rigettate in via sommaria salvo che risultino manifestamente inaffidabili o incoerenti "ictu oculi"; altrimenti vanno esaminate nel contraddittorio.
- Se il giudice di merito compie un'anticipazione del giudizio di merito nella fase di ammissibilità, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione per un nuovo giudizio della fase rescindente.
- Le questioni attinenti all'identificazione di persone tramite intercettazioni e comparazioni vocali, nonché il confronto tra giudicati di condanna e assoluzione, richiedono valutazioni tecniche e contraddittorie e non sono risolvibili in via sommaria.
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