Cassazione Penale, Sentenza n. 35882/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il reato di rapina aggravata, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., misura non oggetto dell'accordo tra le parti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, benché sia in linea di principio proponibile impugnare l'applicazione di una misura di sicurezza non compresa nell'accordo ex art. 599-bis, nel caso concreto il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello (salvo quelli sulla pena) e non aveva formulato nell'atto di appello alcuna doglianza sull'espulsione già disposta dal primo giudice; pertanto la questione non era devoluta alla cognizione del giudice d'appello e non poteva essere sollevata in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regime dell'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio: il giudice d'appello può recepire l'accordo sulle condizioni di pena, rideterminando la pena; tuttavia le misure di sicurezza non necessariamente rientrano nell'accordo
art. 235 c.p.
Norma del codice penale che disciplina l'espulsione come misura di sicurezza; la sua applicazione può essere autonoma rispetto all'accordo sulla pena
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di impugnazione per la Cassazione; il vizio di motivazione dedotto ai sensi di questo articolo deve essere effettivamente devoluto e dedotto nei gradi precedenti perché sia valutabile in Cassazione
Sent. Sezioni Unite n. 21368/2019 (Rv. 279348)
Orientamento richiamato sulla proponibilità dell'impugnazione quando il giudice, nel recepire l'accordo sulle pene, applica misure non comprese nell'accordo; conferma che tali questioni possono essere oggetto di impugnazione
Giurisprudenza richiamata (Sez.2, n. 13826/2017; Sez.2, n. 22362/2013)
Principio che impedisce deduzioni in Cassazione su questioni sulle quali il giudice d'appello ha correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione
Massime di principio
- La misura di sicurezza (es. espulsione) applicata da un giudice può essere impugnata anche se non faceva parte dell'accordo di cui all'art. 599-bis c.p.p., ma occorre che la questione sia stata tempestivamente dedotta e devoluta alla cognizione del giudice del grado precedente
- Se l'imputato ha rinunciato a formulare determinati motivi di impugnazione in sede di appello, non potrà poi sollevare in Cassazione questioni relative a quegli aspetti non devoluti al giudice d'appello
- Il motivo di censura per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. è inammissibile se la motivazione impugnata non era stata oggetto di critica nel grado di appello e, quindi, non è stata posta alla valutazione del giudice d'appello
- In presenza di accordi sulla pena, il difensore deve esplicitare e riservare esclusivamente le questioni che intende lasciare alla cognizione dei giudici successivi; altrimenti si corre il rischio di perdere la possibilità di impugnare altre statuizioni non previste nell'accordo
- Le spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) possono essere disposte in caso di ricorso dichiarato inammissibile come manifestamente infondato
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